I contribuenti che decidono di avvalersi del regime forfetario determinano il reddito con modalità non analitiche; caratterizzano il regime fiscale le numerose semplificazioni amministrative previste, che sgravano il contribuente da tutta una serie di oneri burocratici.
Per i professionisti, una delle semplificazioni previste è l’esonero dall’applicazione della ritenuta a titolo d’acconto del 20%.
La ritenuta a titolo d’acconto, ricordiamo, interessa solo i professionisti e consiste nel versamento, da parte del committente, per conto del professionista, di una anticipazione di imposta del 20% del corrispettivo, che sarà poi scomputata in sede di dichiarazione annuale dei redditi dalle imposte dovute.
Ma cosa succede se il contribuente in regime forfetario emette fatture con applicazione della ritenuta a titolo d’imposta del 20%? O se questa viene erroneamente applicata dal committente?
Risponde a entrambe le domande il punto 4.2 della circolare 9/E/2019, dove l’Agenzia delle Entrate puntualizza che “qualora abbiano erroneamente subito delle ritenute e non sia più possibile correggere l’errore, le stesse potranno essere chieste a rimborso, con le modalità previste all’articolo 38 del DPR numero 602 del 1973, ovvero, in alternativa, scomputate in dichiarazione, a condizione che le stesse siano state regolarmente certificate dal sostituto d’imposta”.
Del medesimo avviso è la precedente circolare 10/E/2016 nella quale, al punto 4.2.1 , l’Agenzia spiega che “i ricavi o i compensi percepiti da coloro che applicano il regime forfetario, in ragione dell’esiguità della misura dell’imposta sostitutiva, non sono soggetti alla ritenuta d’acconto. […] Tuttavia, ove il contribuente erroneamente abbia subito delle ritenute e non sia più possibile correggere l’errore, le stesse potranno essere chieste a rimborso, con le modalità previste all’articolo 38 del DPR numero 602 del 1973, ovvero in alternativa, scomputate in dichiarazione, a condizione che le stesse siano state regolarmente certificate dal sostituto d’imposta”.
Quindi, riepilogando, il professionista in regime forfetario è esonerato dall’applicazione delle ritenute a titolo d’acconto del 20%, ma, se queste sono applicate, per errore suo o del committente, o persino per scelta (la normativa prevede l’esonero dall’applicazione non il divieto), questi ha due possibilità:
- chiederne il rimborso;
- scomputarle in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
Per quanto riguarda il rimborso, il contribuente può presentare istanza per “inesistenza” dell’obbligo di versamento, secondo le disposizioni dell’articolo 38 del DPR 602/73, il quale, al secondo comma, prevede che “l'istanza […] può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata”.
In alternativa, se il contribuente ha capienza d’imposta, può utilizzare le ritenute subite a scomputo delle imposte dovute in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
Le istruzioni del modello Redditi PF 2022, relativo al periodo di imposta 2021, per questa situazione prevedono un apposito rigo sul quadro RS, il rigo RS40, denominato “Ritenute regime di vantaggio e regime forfetario – casi particolari”, di immediata compilazione.
Le istruzioni del modello Redditi PF 2022 precisano che sul prospetto “vanno inserite alcune tipologie di ritenute d’acconto subite dai contribuenti che aderiscono […] al regime forfetario […] ai fini dello scomputo delle stesse dall’imposta sostitutiva e/o dall’Irpef ordinaria dovute per l’anno d’imposta 2021, a condizione che dette ritenute siano state regolarmente certificate dal sostituto d’imposta e non ne sia stato richiesto il rimborso all’Agenzia delle entrate”.
In relazione al loro utilizzo, sempre le istruzioni del modello Redditi PF 2022, prevedono che “l’importo totale delle predette ritenute va indicato nel rigo RS40 e riportato, ai fini dello scomputo, nel rigo RN33, colonna 4 e/o nel rigo LM41”.