Si avvicina la stagione dei dichiarativi e, come ogni anno, per le ditte individuali, i lavoratori autonomi e i professionisti senza cassa torna d’attualità la questione della gestione dei rimborsi e delle compensazioni dei contributi INPS da dichiarazione.
Anche a causa del meccanismo dei saldi e degli acconti può accadere che, in conseguenza della contrazione dei ricavi, un contribuente si ritrovi ad aver versato acconti contributivi in eccesso che vorrà poi utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso.
Per un approfondimento dell’argomento si consiglia la lettura dell’articolo La compensazione dei contributi INPS e la relativa tassazione.
In conseguenza del fatto che i contributi INPS costituiscono onere deducibile, nell’anno in cui avviene la compensazione o il rimborso il contribuente dovrà portare a tassazione questi importi, in quanto in un esercizio precedente sono stati dedotti dal reddito.
Come regola generale, tutti i contribuenti in questa situazione potranno, alternativamente, e secondo un personale calcolo di convenienza, scegliere tra:
- la tassazione ordinaria, cumulativa con gli altri redditi soggetti a Irpef, applicando le aliquote progressive;
- la tassazione separata, ex articolo 17 comma 1 lettera n-bis del TUIR, applicando una aliquota media calcolata sui redditi conseguiti negli anni precedenti.
In alcune situazioni i due sistemi di tassazione possono comportare una differenziazione di aliquota anche non indifferente.
In questo meccanismo di ripresa a tassazione con modalità alternative si inserisce anche, non senza difficoltà, il caso dei contribuenti in regime forfetario.
Il problema di fondo non è nuovo: un contribuente in regime forfetario, nel momento in cui deduce i contributi INPS dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo soggetto a imposta sostitutiva, gode di un vantaggio fiscale che sarà sicuramente inferiore allo svantaggio che subirà nel momento in cui sottoporrà una compensazione o un rimborso a tassazione (separata o cumulativa che sia) Irpef.
Il problema è stato parzialmente risolto dall’Agenzia delle Entrate nel 2019 in occasione della Risposta a interpello numero 400, nella quale si afferma che “ai soli fini della determinazione del reddito da assoggettare a imposta sostitutiva secondo il menzionato regime forfetario, il contributo previdenziale dedotto nel periodo d'imposta precedente deve essere rettificato e recuperato a tassazione nel periodo d'imposta successivo, indicandolo al rigo LM35 del quadro LM”.
Quindi, nella maggioranza dei casi, i contributi INPS compensati o rimborsati potranno essere riportati a tassazione direttamente sul quadro LM (il quadro del modello Redditi PF dedicato ai contribuenti che non determinano il reddito d’impresa o di lavoro autonomo con modalità analitiche), scalando tali importi da quelli versati nell’anno fiscale, che si indicano nel medesimo rigo LM35, con un meccanismo, quindi, fiscalmente neutro per il contribuente.
Tuttavia rimangono due situazioni che il meccanismo prospettato sembra non risolvere:
- le compensazioni e i rimborsi avvenuti dopo l’uscita dal regime forfetario;
- le compensazioni e i rimborsi per un ammontare eccedente gli importi versati.
In entrambi questi casi il contribuente si ritroverà a dover scegliere che tra la tassazione ordinaria e quella separata, le cui aliquote, in considerazione del fatto che il reddito d’impresa o di lavoro autonomo del contribuente sono stati sottoposti a tassazione sostitutiva negli anni precedenti, potrebbero anche essere simili e sproporzionate se paragonate al risparmio d’imposta che aveva avuto.
L’ovvia e più equa soluzione al problema sarebbe la gestione completa del riporto a tassazione sul quadro LM: assoggettando a sola imposta sostitutiva i contributi previdenziali precedentemente dedotti dal reddito sottoposto a imposta sostitutiva; ma, anche quest’anno, sul modello Redditi PF 2022, non ci sono modifiche al quadro LM in questo senso.
Per un approfondimento sul quadro LM e le sue modalità di compilazione si può leggere l’articolo Forfetari: il quadro LM del modello Redditi PF 2022, novità e guida alla compilazione.