Il CNDCEC in data 12 ottobre ha diffuso l'informativa n 97 con oggetto "Triennio2020-2022: Assolvimento dell’obbligo formativo da parte dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti: comunicato MEF del 5 ottobre 2022"
Obbligo formativo commercialisti ed esperti contabili
In particolare, alcuni Ordini territoriali hanno chiesto chiarimenti in merito alla valutazione dell’obbligo formativo su base triennale in considerazione del venir meno dell’obbligo minimo annuale di 20 crediti formativi professionali per gli anni 2020 e 2021 (informativa n 80 del 6 settembre).
È stato chiesto se può ritenersi assolto l’obbligo formativo per il triennio 2020-2022 anche dagli iscritti che abbiano conseguito, per ipotesi, 90 cfp tutti nel corso del 2020.
Il Consiglio Nazionale per garantire uniformità di trattamento degli iscritti su tutto il territorio nazionale, nella seduta del 28 settembre 2022 ha precisato che l’assolvimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2020-2022 è assolto al raggiungimento di 90 cfp a prescindere dall’anno di conseguimento degli stessi (30 cfp nel caso in cui l’Iscritto abbia compiuto o compia i 65 anni di età nel corso del triennio medesimo).
Eccezionalmente, per il triennio in corso è dunque venuto meno l’obbligo per gli iscritti di conseguire almeno 20 cfp l’anno (ovvero almeno 7 cfp l’anno per gli Iscritti che abbiano compiuto o compiano i 65 anni di età nel corso del triennio), conseguentemente l’obbligo formativo triennale si intende assolto anche dagli iscritti che abbiano acquisito, per ipotesi, 90 cfp tutti nel corso dell’anno 2020. Resta comunque l’obbligo per gli iscritti di conseguire almeno 9 cfp obbligatori nel triennio.
Obbligo formativo revisori legali
L'informativa n 97 del 12 ottobre del CNDCEC inoltre sottolinea che in relazione al conseguimento dei crediti formativi utili all’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti, il MEF, con il comunicato del 5 ottobre 2022, ha chiarito che il differimento del termine degli obblighi di formazione previsto ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, non abroga il principio dell’annualità.
Il comunicato specifica infatti che “…il revisore legale dei conti che non fosse in regola con gli obblighi formativi per gli anni 2020 e 2021 può regolarizzare la propria posizione maturando i crediti richiesti entro il 31 dicembre 2022. La disposizione stessa non consente, invece, di considerare assolti gli obblighi relativi al 2021 o al 2022 qualora il revisore legale avesse già maturato l'intero numero di crediti richiesti su base triennale (60 crediti) nell'anno o negli anni precedenti”.