I contribuenti, esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, che, avendone i requisiti, determinano il reddito con modalità forfetarie, per l’applicazione del regime si attengono alle regole stabilite dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge numero 190 del 23 dicembre 2014.
Il regime forfetario, oggi, non rappresenta più un regime speciale da esercitare per opzione, ma è il regime naturale dei contribuenti di minori dimensioni: le persone fisiche, ditte individuali o lavoratori autonomi, con un giro d’affari inferiore ai 65.000 euro, che non presentano una delle cause ostative previste dalla legge.
Il regime in trattazione si distanzia sensibilmente dalle modalità analitiche di determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo ordinariamente previste per i soggetti a Irpef: in termini di determinazione dell’imposta, ma anche in relazione agli adempimenti collegati. Una delle caratteristiche più apprezzate del regime forfetario è proprio l’abbattimento di molti dei numerosi obblighi amministrativi previsti per i contribuenti in regime ordinario.
Una di queste semplificazioni amministrative è quella prevista dal comma 69 dell’articolo 1 della Legge 190/2014, il quale prevede che i contribuenti forfetari “non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del […] Decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973, e successive modificazioni, ad eccezione delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del medesimo decreto”.
Con altre parole, i contribuenti forfetari non sono sostituti di imposta, eccezione fatta per le ritenute da operare per eventuali lavoratori dipendenti assunti.
Il contribuente forfetario è comunque un imprenditore o un lavoratore autonomo, e non è raro che riceva fatture passive da parte di professionisti, i quali, non applicheranno la ritenuta a titolo d’acconto.
Quando un contribuente in regime ordinario riceve una fattura da parte di un contribuente in regime forfetario, questi emetterà al lavoratore autonomo in regime forfetario la relativa Certificazione Unica per i compensi corrisposti; ma cosa succede nel caso opposto? Cosa succede quando il contribuente forfetario riceve una fattura da un professionista sulla quale non sono state applicate le ritenute a titolo d’acconto? O una fattura di un professionista in regime forfetario? Dovrà emettere la Certificazione Unica autonomi?
La risposta è nella normativa stessa. Lo stesso comma 69 dell’articolo 1 della Legge 190/2014 prescrive che “nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi”.
Quindi il contribuente in regime forfetario che riceve fattura da un professionista, in regime ordinario o forfetario che sia, sulla quale non sono state applicate ritenute, non dovrà consegnare al percettore la Certificazione Unica ma compilerà i righi RS371 – RS372 – RS373 del modello Redditi PF (con riferimento al modello 2021, dato che il modello 2022 non è ancora stato pubblicato), sui quali al campo 1 indicherà il codice fiscale del percettore e al campo 2 i redditi corrisposti.