Con la Circolare n 12 del 1 giugno le Entrate forniscono chiarimenti sugli ISA 2022 in vista della presentazione della dichiarazione dei redditi 2023.
Il documento affronta un corposo riepilogo delle regole ISA 2023 con le principali novità intervenute a seguito del DL n 73/2022 come specificate con il seguente indice introduttivo:
Inoltre, il documento, tra l'altro, riporta in evidenza il nuovo beneficio premiale che. a differenza dei benefici individuati dalla norma di riferimento, non necessita di un provvedimento direttoriale che, per ciascun anno, individui le soglie di affidabilità cui correlare l’accesso ai benefici, posto che già la norma che lo ha introdotto, ha individuato tale soglia.
Nel dettaglio, con l’art. 2 della Legge del 31 agosto 2022 n. 130, recante Ulteriori effetti premiali per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, al comma 5 dell’articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 5463 , sono aggiunti i seguenti periodi: «La prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti con "bollino di affidabilità fiscale". Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, i ricorrenti con "bollino di affidabilità fiscale" sono i contribuenti soggetti alla disciplina di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili».
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ISA 2023: le novità del DL n.73/2022
In merito alle novità introdotte dal DL n 73/2022 il documento di prassi ricorda quella sulla abrogazione della disciplina delle società in perdita sistemica.
La novità, sottolinea l'Agenzia, comporta rilevanti effetti anche ai fini dei benefici premiali previsti dagli Isa per i contribuenti più affidabili.
Il comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto n. 50/2017, infatti, prevede l’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative, anche con riferimento alle società in perdita sistematica; con l’abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica, scompare anche il relativo beneficio ai fini Isa.
Inoltre, viene ricordato che, l’articolo 11 dello stesso DL n 73/2022 ha disposto la modifica dei termini per l’approvazione dei modelli per la presentazione delle dichiarazioni per le imposte sui redditi e Irap che devono essere approvati, non più entro fine gennaio, ma entro fine febbraio dell’anno in cui i modelli stessi devono essere utilizzati.
Lo scivolamento di questi termini, sottolinea l'agenzia, incide anche sui tempi di approvazione della modulistica specifica per la comunicazione dei dati ai fini dell’applicazione degli Isa, che sono parte integrante dei modelli Redditi.
Con l'art 24 invece, è prevista l’estensione anche all’anno 2022 delle attività finalizzate a elaborare specifiche metodologie correttive che tengano conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati, conseguente all'emergenza sanitaria da Covid-19, oltre che a individuare possibili ulteriori ipotesi di esclusione dall’applicazione degli Isa.
la Circolare in oggetto previsa che la disposizone modificando l’articolo 9-bis, comma 2, del Dl n. 50/2017, stabilisce, tra l’altro, che gli Indici siano approvati non più entro il 31 dicembre del periodo d’imposta per il quale sono applicati, ma entro il mese di marzo del periodo d’imposta successivo.
Inoltre, le eventuali integrazioni degli stessi, essenziali per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, possono essere approvate entro il mese di aprile, e non più entro il mese di febbraio del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicate.
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