L'agenzia delle Entrate con Risposta a interpello n 795 del 30 novembre 2021 specifica quali sono le spese ammesse al superbonus per gli interventi realizzati dagli IACP nel caso di prestazioni professionali rese dal personale interno degli istituti autonomi case popolari comunque denominati.
L'Istante è un ente pubblico economico, dotato di proprio Statuto, derivante dalla trasformazione e riorganizzazione degli IACP.
L'ente precisa di rientrare in tale ultima categoria, in quanto sulla base di specifici contratti di servizio, gestisce per conto della quasi totalità dei Comuni del territorio, immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica e chiede i seguenti chiarimenti:
1) se per gli interventi ammessi al Superbonus condotti dai soggetti gestori del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ex IACP), dovendo questi ultimi rispettare anche le prescrizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei Contratti Pubblici), le prestazioni per la progettazione, per la verifica e validazione dei progetti, per la direzione lavori, per il coordinamento della sicurezza, per il collaudo dei lavori, per il supporto al RUP, possano essere riconosciute tra i costi ammissibili alla detrazione fiscale pur anche se svolte da dipendenti degli ex IACP;
2) se le ulteriori prestazioni a carico dell'Ente secondo il decreto legislativo n 50 del 2016 (costi per l'indizione e l'espletamento della gara di appalto, costo delle commissioni e dei seggi di gara, costi di pubblicazione bandi ed avvisi, ecc.), possano considerarsi fra i costi ammissibili alla detrazione fiscale;
3) nel caso i predetti costi di progettazione, direzione lavori, ecc. e per le funzioni di RUP e di stazione appaltante possano essere riconosciuti tra i costi ammissibili alla detrazione fiscale, se può essere considerata idonea, ai fini anche della successiva cessione del credito ai sensi dell'art. 121, del decreto Rilancio, la fatturazione degli stessi con riferimento ad ogni singolo cantiere; o in alternativa si chiede quale altra modalità sia possibile.
Le entrate precisano che l'ambito soggettivo di applicazione del Superbonus qui di interesse è delineato al comma 9, lettera c) dell'articolo 119 del decreto Rilancio, ai sensi del quale gli istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati, nonché gli Enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing", hanno diritto alla agevolazione per interventi realizzati su immobili, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni.
L'applicazione del Superbonus, pertanto, nei confronti dei predetti soggetti, è subordinata all'esistenza di due requisiti:
- soggettivo, essendo riferita agli istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati, ovvero agli enti che svolgono le medesime funzioni dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing";
- oggettivo, riguardando interventi realizzati su immobili di proprietà dei predetti istituti o enti ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
L'agenzia risponde come segue:
- con riferimento al primo e al terzo quesito, concernente la possibilità di ammettere al Superbonus le spese sostenute per le prestazioni per la progettazione, per la verifica e validazione dei progetti, per la direzione lavori, per il coordinamento della sicurezza, per il collaudo dei lavori, anche se svolte da dipendenti dell'Ente, nonché per le modalità di documentazione delle stesse si ritiene che il Superbonus spetti, anche nel caso in cui gli interventi agevolabili siano effettuati dai predetti enti avvalendosi del proprio personale, a condizione, tuttavia, che i costi delle prestazioni afferenti agli interventi agevolabili svolte da tale personale siano debitamente documentati o rilevati almeno nella contabilità interna;
- con riferimento al secondo quesito, concernente la possibilità di ammettere al Superbonus anche gli "ulteriori" costi correlati alle prestazioni a carico dell'Ente, tenuto conto del decreto legislativo n. 50 del 2016, per le funzioni di Stazione appaltante (costi per l'indizione e l'espletamento della gara di appalto, costo delle commissioni e dei seggi di gara, costi di pubblicazione bandi ed avvisi, ecc.), in coerenza a quanto affermato nella prassi con riferimento alle "altre" spese professionali connesse al tipo di lavori da eseguire, si ritiene che tali costi possano concorrere al limite di spesa ammessi alla detrazione essendo caratterizzati da un'immediata e necessaria correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione in quanto obbligatori e prodromici alla realizzazione degli interventi stessi.