Con Risposta a interpello n 498 dell'11 ottobre 2022 si forniscono chiarimenti ai fini IVA su cessioni da parte di un soggetto passivo sammarinese nei confronti di acquirenti italiani. (articoli 13, comma 2 e 15 comma 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021)
Il contribuente è un soggetto residente a San Marino che intende intraprendere un'attività di vendita di beni a soggetti italiani non operanti nell'esercizio di imprese, arti o professioni.
A tal fine, chiede chiarimenti circa il trattamento IVA di suddette operazioni, alla luce degli articoli 13, comma 2 e 15 comma 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021, recante la disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino – GU Serie Generale n.168 del 15-07-2021
L'istante pone i seguenti quesiti:
- nel caso in cui un venditore sammarinese effettui un trasporto di beni verso un cessionario italiano non operante nell'esercizio di imprese, arti o professioni ricevendo il pagamento per il tramite del trasportatore e quindi condizionando la consegna, così come l'effetto traslativo reale, al pagamento, se lo stesso fornitore sia tenuto al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile nel paese di destinazione del bene
- nel caso in cui la vendita a distanza da parte di un fornitore sammarinese a favore di un cessionario italiano non operante nell'esercizio di imprese, arti o professioni avvenga senza la consegna e/o il trasporto a cura del venditore in territorio italiano, se il fornitore sia tenuto al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile nel Paese di destinazione del bene
Le entrate con riferimento al primo quesito, ricordano che in generale, ai sensi dell'articolo 15 del decreto, nell'ipotesi di una vendita a distanza effettuata da un fornitore sammarinese ad un acquirente non soggetto passivo italiano, l'imposta andrà applicata in Italia:
- se il cedente nel corso dell'anno solare precedente ha posto in essere vendite a distanza nei confronti di acquirenti non soggetti passivi italiani per un ammontare complessivo superiore a 28.000 euro o abbia superato tale ammontare nell'anno in corso;
- se, pur non avendo superato la soglia dei 28.000 euro, il cedente opti per la tassazione in Italia.
Nelle ipotesi sopra menzionate in cui le operazioni risultano territorialmente rilevanti nel nostro Paese, il venditore dovrà nominare un rappresentante fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e applicare l'imposta italiana nei modi ordinari.
Invece, se il contribuente si trovi sotto la soglia descritta e non intenda optare per la tassazione a destinazione, potrà assoggettare le vendite a distanza all'imposta sammarinese.
In ogni caso, non incide sulla territorialità dell'imposta, vincolata alle caratteristiche strutturali dell'operazione di cui all'articolo 15 del decreto sopra descritto, il momento di effettuazione dell'operazione, rilevante ai fini dell'esigibilità dell'imposta.
I commi 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto, che riprendono peraltro le disposizioni di cui all'articolo 39 del d.l. n. 331/1993 in tema di acquisti e cessioni intracomunitarie, stabiliscono che il pagamento del prezzo assuma rilevanza ai fini della definizione del momento di effettuazione dell'operazione solo laddove sia antecedente all'inizio del trasporto o della spedizione, cosa che non si verifica nella fattispecie concreta prospettata.
In merito al secondo quesito, si rileva che, in assenza di trasporto o spedizione del bene a cura o per conto del fornitore (anche ove quest'ultimo agisca indirettamente), l'operazione non può qualificarsi come vendita a distanza ai sensi dell'articolo 15 del decreto e ricade, pertanto, nell'ambito di applicazione dell'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto, disciplinante le "cessioni nei confronti di privati ", con conseguente assoggettamento ad IVA nella Repubblica di San Marino.
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