Ormai chiunque è a conoscenza del fatto che l’articolo 3 del DL 146/2021, aggiungendo un comma all’articolo 12 del DPR 602/73, ha disposto:
- che l’estratto di ruolo non è impugnabile;
- che il ruolo e la cartella di pagamento, anche invalidamente notificata, sono impugnabili solo in talune specifiche situazioni e solo se il contribuente è in grado di dimostrare che l’iscrizione possa arrecargli pregiudizio.
La novità normativa, nata dalle mani di un Legislatore con il problema di dover recuperare un notevole contenzioso tributario arretrato, presta il fianco a rilevanti perplessità sulla legittimità della prevista contrazione di alcuni dei diritti dei contribuenti.
Perplessità che sono state sollevate anche dalla Corte di Cassazione nella nota ordinanza interlocutoria che rimanda alle Sezioni unite la valutazione dell’applicabilità retroattiva della norma: per un approfondimento si può leggere l’articolo La retroattività dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo.
Con il consolidarsi della giurisprudenza sul tema, le ipotesi di attriti costituzionali diventano sempre più rilevanti.
La recente ordinanza della Corte di Cassazione numero 6837, pubblicata il 2 marzo 2022, aggiunge un tassello al dibattito prendendo in esame il caso dell’attuale impugnabilità dell’estratto di ruolo nel caso in cui la cartella non sia stata precedentemente notificata.
Ricordando brevemente che l’estratto di ruolo non è mai stato impugnabile in quanto tale, ma lo era come documento telematico attraverso il quale il contribuente viene a conoscenza dell’esistenza di una cartella o un ruolo non correttamente notificato o non notificato affatto, la Corte, nella situazione in esame, asserisce la contestabilità del documento “in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato […] non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”.
L’ordinanza è importante perché pone il punto su due questioni molto importanti:
- che il diritto alla difesa del contribuente rappresenta un diritto costituzionalmente tutelato;
- che oggi, in attesa delle Sezioni unite sull’eventuale applicazione retroattiva della norma che vieta la contestazione dell’estratto di ruolo, questo, in assenza della notifica della cartella, è ancora legittimamente impugnabile.
Cercando di osservare alla questione con uno sguardo più ampio, si noterà come, dopo la promulgazione dell’articolo 3 del DL 146/2021, ogni volta che la contestabilità dell’estratto di ruolo arriva in Corte di Cassazione, vengano evidenziate le rilevanze dell’evidente limitazione dei diritti costituzionalmente tutelati, che, direttamente o indirettamente, pongono dubbi sull’effettiva legittimità della novità normativa.