Il 5 febbraio si è tenuta la 34° edizione di Telefisco 2025 organizzato da IlSole24ore, durante il quale l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, come di consueto, tanti punti oscuri della legislazione e della prassi.
In dettaglio, l'ADE ha replicato ad un quesito sui regimi opzionali per gli enti del terzo settore, chiarendo il perimetro di fruibilità, vediamo il quesito e la risposta delle Entrate.
ODV e APS: l’agenzia chiarisce l’alternatività dei regimi opzionali di favore
Veniva domandato se per le Organizzazioni di volontariato Odv e la Associazioni di promozione sociale Aps ci sia la possibilità di combinare il regime forfettario dei contribuenti minori previsto dalla Legge n 190/2014, esteso a organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale ai soli fini Iva, con i benefici Ires derivanti dall’adesione al regime speciale della Legge 398/1991.
L’agenzia delle Entrate ha chiarito che i due regimi sono alternativi tra loro e non cumulabili vista la differenza dei due relativamente ad adempimenti e condizioni di accesso.
In particoalre, viene ricorato che il primo regime è ottenibile in via opzionale, e gli enti:
- emettono fattura senza addebitare l'IVA in via di rivalsa e non detraggono l'IVA sugli acquisti;
- sono esonerati dagli obblighi di versamento dell'IVA, di presentazione della dichiarazione IVA e delle relative comunicazioni delle liquidazioni periodiche;
- sono tenuti ad integrare le fatture per le operazioni di cui risultino debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta ossia in reverse charge,
- sono obbligati alla numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali,
- sono obbligati alla certificazione dei corrispettivi e alla conservazione dei relativi documenti.
Mentre per il secondo regime gli enti sono:
- esonerati dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili,
- esonerati dagli obblighi di fatturazione e registrazione e secondo l’art. 2, comma 1, lett. hh), del DPR n. 696 del 1996, le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco, che si avvalgono delle disposizioni della legge n. 398 del 1991, sono esonerate dall’obbligo di certificare “le cessioni e le prestazioni poste in essere”, diverse da quelle di intrattenimento e di spettacolo;
- obbligate a versare trimestralmente l’imposta sul valore aggiunto;
- obbligate a numerare progressivamente e conservare le fatture di acquisto a norma dell’art. 39 del DPR n. 633 del 1972;
- obbligate ad annotare, anche con un’unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui DM 11 febbraio 1997.
Per le differenze elencate i regimi in oggetto non possano essere fruiti contemporaneamente.