In vista del Natale riepiloghiamo la disciplina degli omaggi ai dipendenti che non possono essere considerati spese di rappresentanza ma sono deducibili.
Quindi, purché non si rientri nelle previsioni dell’articolo 100 del T.U.I.R. che prevede limiti di deducibilità per spese sostenute in favore dei dipendenti con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, etc…, (cc.dd. oneri di utilità sociale) le liberalità in favore dei dipendenti sono senz’altro deducibili dal reddito d’impresa.
Esiste tuttavia l’altro lato della medaglia, ovvero l’imponibilità in capo al dipendente dell’arricchimento provocato dalla liberalità del datore di lavoro.
Poiché, a norma del TUIR costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme ed i valori in genere che il lavoratore percepisce, anche a titolo di liberalità, non vi è dubbio che gli omaggi concorrano, in linea di principio, alla formazione del reddito del dipendente.
Unica eccezione utile è l’esenzione fiscale per i beni ceduti ed i servizi prestati gratuitamente in favore dei dipendenti che ordinariamente hanno il limite di euro 258,23 per periodo di imposta (articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR)
Recentemente l'importo della soglia di esenzione è cambiato più volte per dare un sostegno alle famiglie a seguito della crisi e impennata dell'inflazione.
Ricordiamo in particolare che per il 2023
- per i dipendenti con figli a carico , in deroga a quanto previsto dal TUIR , è fissato a 3mila euro il valore limite dei beni ceduti e dei servizi prestati, comprensivo delle le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, e dell'energia elettrica e del gas naturale.
- Per i lavoratori senza figli resta valido il valore di 258, 23 euro.
Da notare che anche per il 2024 sono in preparazione novità la bozza di legge di bilancio attualmente in preparazione porta i limiti a 1000 euro per la generalità dei dipendenti e a 2000 euro quella per i lavoratori con figli
In ogni caso
- se la soglia viene superata, l’intera somma diventa imponibile in capo al lavoratore, non solo l’eccedenza;
- si tiene conto, ai fini del superamento della soglia, di tutti i beni ed i servizi offerti a titolo gratuito (purché non rientranti nelle previsioni dell’articolo 100 del T.U.I.R.) durante tutto il periodo d’imposta in favore del singolo dipendente, nonché del suo coniuge e dei suoi familiari.
Pertanto, un cesto natalizio del valore, ad esempio, di 100 euro può senz’altro essere regalato a tutti i dipendenti, e costituisce un costo deducibile per l’impresa senza essere imponibile per il dipendente.
Un omaggio, invece, di valore superiore alle soglie sopracitate resta deducibile per l’impresa, ma deve essere imputato al dipendente come fringe benefit per il suo intero valore.