La Corte di cassazione con la sentenza del 10 ottobre 2022 n. 29415 ha sostenuto che l’omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA nell’anno in cui il credito IVA è sorto non impedisce al contribuente, a certe circostanze, di usufruire del credito maturato a seguito di compensazione effettuata nella dichiarazione presentata per il periodo d’imposta successivo.
Analizziamo la sentenza di cui si tratta.
La vicenda giudiziaria nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito del controllo automatizzato (art 36 bis DPR 600/73) con cui l'agenzia riteneva che una srl non avrebbe dovuto far ricorso alla compensazione IVA nella dichiarazione modello unico 2008 per il periodo 2007 non essendo stata presentata la dichiarazione iva nell'anno precedente.
La società impugnava la cartella emessa sia per vizi formali, che per difetto di motivazione nonché per infondatezza della pretesa nel merito.
La commissione Tributaria provinciale rigettava il ricorso in quanto l'inottemperanza all'obbligo della dichiarazione annuale precludeva al contribuente il diritto di portare in detrazione un credito Iva nel periodo successivo. A seguito dell'appello proposto dal contribuente la CTR della Regione Lombardia confermava la decisione di primo grado.
Il contribuente presentava ricorso in Cassazione sostanzialmente per due motivi:
- Violazione e falsa applicazione dell'art 30 e 55 DPR 633/72 in relazione agli artt 8 comma 3 DPR 322/98 e 19 comma 1 DPR 633/72 ex art 360 primo comma n. 3 c.p.c.
- Violazione e falsa applicazione dell'art 54-bis DPR 633/72 ex art 360 n. 3 c.p.c.
La Cassazione ha rigettato il secondo motivo in quanto nel caso di specie l'emissione della cartella, saltando la fase dell'accertamento, era consentita.
Proprio per effetto della omessa presentazione della dichiarazione Iva annuale, il fisco aveva la facoltà di operare, con procedure automatizzate, a seguito di un semplice controllo formale.
In sintesi con l'emissione della cartella l'ufficio impositivo non ha svolto alcun atto di indagine limitandosi al mero raffronto tra dichiarazione del contribuente con dati ed elementi dell'anagrafe tributaria, come prescrive la normativa
Proprio perchè si tratta di riscontro meramente formale solo nella eventuale fase conteziosa il contribuente poteva far valere la sua posizione sostanziale.
Con l'altro motivo il contribuente deduce sostanzialmente che l'omessa presentazione della dichiarazione Iva, non può impedire alla parte di usufruire, a determinate condizioni, del credito eventualmente maturato, effettuando la compensazione con la presentazione del modello unico.
La Cassazione in merito al primo motivo ritiene di dover applicare il principio affermato dalle Sezioni unite con sentenza n. 17758 del 2016, secondo cui sebbene in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, e consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta, ciò non esclude che il contribuente nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, possa dimostrare che la deduzione d'imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto e sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.
Inoltre in tema di detrazione del credito IVA maturato con riferimento ad un anno di imposta in cui il contribuente ha omesso di presentare la relativa dichiarazione, le Sezioni Unite della Corte, nella sentenza n. 17757 del 2016 hanno affermato il principio secondo cui «la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili».
Appare evidente che anche nel caso in questione il credito vantato dal contribuente nasce dalla legge e non dalla dichiarazione, e quindi una volta dimostrato l'effettiva esistenza del credito, risultante dai registri Iva e già prodotti all'ufficio l'Amministrazione finanziaria non può negare la compensazione, pur in mancanza della dichiarazione, in quanto in tale modo la P.A viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato qualora il contribuente avesse presentato la dichiarazione.
Nel caso di specie, è pacifico che il disconoscimento sia stato operato non per contestazione di merito, ma sul mero riscontro formale della mancanza della dichiarazione.
Come è noto la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti.
Concludendo la Cassazione accoglie il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso originario del contribuente. Spese compensate.
Occorre sottolineare che con sentenza del 10 ottobre n 29416, cui si rimanda, la Corte si è espressa con decisione di tenore opposto in un caso di specie di omessa presentazione della dichiarazione ai fini IRPEF che ha determinato la perdita del diritto all’utilizzo in compensazione del credito nel periodo d’imposta successivo.