Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre il D.Lgs n 192 in attuazione della Direttiva Ue n. 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018.
L’obiettivo della direttiva è fronteggiare le criticità del principio secondo cui l’imposta è applicata nel Paese in cui sono consumati i beni e i servizi (principio di tassazione nel Paese di destinazione).
Tale principio, sarebbe dovuto essere transitorio e funzionale a garantire l’applicazione, nel futuro, dell’imposta nello Stato membro di origine, salvaguardando al tempo stesso la concorrenza e la libera circolazione delle merci.
Conseguentemente è nata l’esigenza di modificare alcune norme della direttiva Iva, esigenza realizzata con la direttiva Quick fixes.
In particolare, tale direttiva adotta alcune soluzioni rapide per le operazioni intracomunitarie integrando e modificando disposizioni del DL 331/93 su le cessioni e gli acquisti intra-Ue di beni.
La direttiva Quick fixes, modificando alcune norme della direttiva Iva, prevede:
- la semplificazione e il trattamento uniforme del call-off stock, fattispecie contrattuale che si realizza quando uno stock di beni è spedito in un magazzino situato in un altro Stato membro a favore di un acquirente determinato che ne diventerà proprietario solo al momento del loro prelievo dal magazzino,
- l’armonizzazione del trattamento Iva delle cessioni a catena, cioè dell’ipotesi di cessioni successive di beni oggetto di un unico trasporto intracomunitario dal primo cedente all’ultimo acquirente della catena,
- la qualificazione del numero di identificazione Iva del cessionario come requisito sostanziale delle cessioni intracomunitarie e, dunque, per il riconoscimento del relativo regime di non imponibilità.
Per recepire la direttiva Quick fixes, il decreto legislativo n. 192/2021 integra e modifica il decreto legge n. 331/1993.
In particolare, l’articolo 1 del decreto legislativo di recepimento prevede i nuovi:
- articolo 38-ter gli acquisti intracomunitari in regime di call-off stock
- articolo 41-bis le cessioni intracomunitarie in regime di call-off stock
- articolo 41-ter, che regola le cosiddette cessioni a catena
- modifica l’articolo 50 del decreto legge n. 331/1993, che disciplina gli obblighi connessi agli scambi intracomunitari, per istituire i registri in cui devono essere annotate le cessioni in regime di call-off stock e per stabilire che la comunicazione da parte del cessionario del numero identificativo Iva attribuitogli da uno Stato membro diverso da quello del cedente, nonché la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie, sono requisiti sostanziali e non formali della cessione intracomunitaria non imponibile. Il recepimento della direttiva Quick fixes rende esplicite le conseguenze collegate alla assenza di tale identificativo, in termini di non applicazione del regime di non imponibilità della cessione.
Cessioni in regime di call-off stock
Con riferimento all'art. 41-bis, il soggetto passivo IVA italiano pone in essere una cessione intra-Ue di beni se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) i beni sono spediti o trasportati nel predetto Stato membro dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;
b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel predetto Stato membro;
c) il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel predetto Stato membro e la sua identità e il suo numero di identificazione sono noti al soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto;
d) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annota il loro trasferimento nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis, e inserisce nell'elenco riepilogativo di cui all'articolo 50, comma 6, l'identità e il numero di identificazione attribuito ai fini dell'imposta sul valore aggiunto al soggetto destinatario dei beni.
La cessione intracomunitaria è effettuata se la proprietà dei beni è trasferita al destinatario, o al soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5, entro dodici mesi dall'arrivo degli stessi nel territorio dello Stato membro di destinazione e, in tale momento, sono soddisfatte le condizioni di cui al medesimo comma 1; detta cessione si considera effettuata al momento del trasferimento della proprietà dei beni.
Il soggetto passivo che trasferisce beni della sua impresa nel territorio di altro Stato membro effettua una cessione ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c):
a) il giorno successivo alla scadenza dei dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, se entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;
b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1;
c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono ceduti a una persona diversa dal soggetto passivo destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;
d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato;
e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne è accertata la distruzione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita.
Non si realizza alcuna cessione intracomunitaria in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato, entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato membro, se il soggetto che ha spedito o trasportato i beni annota il ritorno degli stessi nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis. 5.
La disposizione di cui al comma 1 continua ad applicarsi se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dell'altro Stato membro, il soggetto passivo destinatario della cessione è sostituito da un altro soggetto passivo purché al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le condizioni previste dal medesimo comma 1 e il soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni indichi la sostituzione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis.
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