Con la Risoluzione n 15 dell'11 marzo viene istituito il codice tributo per usare il credito di imposta per i policlinici non statali, sul costo salariale sostenuto per gli anni 2022 e 2023 per le assunzioni a tempo indeterminato di personale, che deve essere direttamente impiegato nell'ambito dell'attività clinica e di ricerca sanitaria.
Vediamo i dettaglia dalla risoluzione in oggetto.
Credito d’imposta Policlinici non costituti in azienda: il codice tributo
Il credito di imposta spetta a:
- i policlinici universitari gestiti dalle università non statali direttamente o attraverso enti dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro,
- nonché i policlinici universitari statali non ancora trasformati in azienda, nell'ambito delle attività istituzionali esercitate non in regime d'impresa.
Ricordiamo che l’articolo 25, comma 4-duodecies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al fine di promuovere le attività di ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure professionali nell’ambito clinico e della ricerca, prevede il riconoscimento, a favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda, alle condizioni ivi indicate, di un contributo nella forma di credito d'imposta.
Ciò premesso per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:
- “7054” – denominato “Credito d’imposta a favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda – Articolo 25, comma 4-duodecies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162”.