Le Entrate propongono una Risposta a interpello, la n. 61 del 1 febbraio inedita rispetto al passato, in particolare replicano sul Superbonus e interventi di efficientamento energetico su un edificio condominiale con una "facciata continua".
Superbonus: spetta per la facciata continua?
Intanto è bene precisare che cosa è una facciata continua.
La norma (UNI EN 13830:2020) recita che per facciata continua si intende "parte dell'involucro edilizio realizzata con una struttura solitamente costituita da profili orizzontali e verticali, collegati assieme e ancorati alla struttura di supporto dell'edificio e contenente tamponamenti fissi e/o apribili, che fornisce tutte le funzioni richieste di una parete interna o esterna o parte di essa, ma non contribuisce alla capacità portante o alla stabilità della struttura dell'edificio"
Il condominio istante spiega che è intenzione dei condòmini procedere ad alcuni interventi tesi alla riqualificazione energetica dell'intero edificio di sei piani fuori terra e di un piano interrato. Alcune delle unità a destinazione residenziale sono di proprietà di società, altre di persone fisiche. La facciata dell'edificio posta ad est è del tipo a "facciata continua".
I condomìni intendono effettuare una serie di interventi tra i quali la sostituzione integrale della struttura costituente la "facciata continua".
L'stante chiede se le spese sostenute per gli interventi rientrino tra quelle ammesse alla detrazione del 110 per cento, Superbonus, di cui all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, con particolare riferimento anche alla sostituzione della "facciata continua".
L'agenzia dopo un ampio riepilogo del quadro normativo relativo al superbonus, chiarisce che relativamente alla possibilità di fruire del Superbonus per le spese sostenute per la sostituzione integrale della "facciata continua" si fa presente che tale intervento rientra tra quelli ammessi all'agevolazione fiscale qualora siano rispettate le condizioni previste:
- dal citato articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013
- e sussistano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020 per le finestre comprensive di infissi.
Attenzione va prestata al fatto che la verifica che tale intervento è conforme ai requisiti tecnici richiesti è asseverata – al pari di ogni altro intervento " trainante" o "trainato" di efficienza energetica – da un tecnico abilitato, ai sensi del comma 13 del citato articolo 119 del decreto Rilancio.
Infine, nel rispetto delle condizioni e degli adempimenti richiesti dalle norme, i soggetti beneficiari dell'agevolazione, possono optare, ai sensi del citato articolo 121 del decreto Rilancio, in luogo dell'utilizzo diretto del Superbonus, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cd. sconto in fattura) o, in alternativa per la cessione ad altri soggetti di un credito d'imposta di importo corrispondente alla predetta detrazione.
Allegati: