Con la Risposta a interpello n 188 del 12 aprile viene fornito un chiarimento su scatti d'autore e applicazione dell'IVA agevolata.
L'Istante, titolare di uno studio fotografico, specifica che nell'espletamento della propria attività effettua servizi fotografici per eventi quali battesimi, cresime, matrimoni e ricorrenze varie. Finora su tali servizi ha sempre applicato l'IVA con l'aliquota ordinaria del 22%.
Riferisce, tuttavia, che secondo la Corte di Giustizia Europea sentenza 5 settembre 2019, causa C-145/18, i ritratti e le fotografie scattate per tali eventi da parte di un fotografo professionista sono oggetti d'arte (direttiva 2006/112/CE) e devono pertanto godere di un'aliquota IVA agevolata.
Le Entrate dopo un riepilogo normativo, sottolineano che alla luce delle considerazioni della Corte di Giustizia, si ritiene che l'applicazione alle fotografie, da intendersi come oggetto d'arte, dell'aliquota agevolata IVA del 10 per cento di cui al n. 127-septiesdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA, sia subordinata alla sussistenza delle condizioni di carattere oggettivo indicate dalla norma nazionale, conforme a quella unionale.
Di conseguenza si applicherà alle cessioni delle fotografie effettuate dall'Istante solo se e nella misura in cui si tratti di «fotografie eseguite dell'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto».
Resta inteso che qualora il Contribuente fornisca un servizio omnicomprensivo, ad esempio, di foto, video e anche dell'eventuale presenza di ulteriori operatori, detta prestazione sarà assoggettata all'aliquota IVA ordinaria.
E' bene sottolineare che le Entrate specificano che il combinato disposto delle norme della Direttiva IVA "determina le fotografie considerate oggetti d'arte mediante criteri oggettivi che sono, in sostanza, relativi all'identità e alla qualità dell'autore della fotografia, alla modalità di tiratura, alla firma, alla numerazione e alla limitazione del numero di esemplari. Tali criteri sono sufficienti per garantire che l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta alle sole fotografie che soddisfano i criteri medesimi costituisca l'eccezione rispetto all'applicazione dell'aliquota normale a qualsiasi altra fotografia (…)
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