Il contributo del superbonus 110% sulle ristrutturazioni sotto forma di sconto in fattura è pari alla detrazione spettante, determinata tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato, e non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto.
Il fornitore può anche applicare uno sconto “parziale”.
In questo caso, il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari al 110% della spesa rimasta a suo carico o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito rimanente ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Con risposta a domanda di un contribuente l’agenzia delle entrate chiarisce l’ammontare massimo dello sconto in fattura e chiarisce appunto che tale sconto può essere praticato anche in modo parziale. La restante parte del bonus viene fruita dal contribuente in dichiarazione dei redditi.
Anche la Circolare n 24 dell’8 agosto 2020 chiarisce che ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio, i soggetti che sostengono,
negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cd. “sconto in fattura”).
Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Per approfondimenti e casi pratici di calcolo dello sconto si legga lo speciale
Sconto in fattura superbonus 110: di cosa si tratta. Esempi pratici