La circolare 23/E pubblicata dalle Entrate in data 23 giugno è un compendio completo di tutte le regole per i bonus edilizi.
In particolare, il documento di prassi in un paragrafo apposito intitolato " Immobili utilizzati promiscuamente da persone fisiche, fuori dall’esercizio di arte, professione e impresa" tratta alcuni chiarimenti sul sismabonus e immobili ad uso promiscuo del professionista.
Sinteticamente le Entrate chiariscono che viene dimezzata la detrazione del sismabonus ordinario per gli interventi antisismici su abitazioni utilizzate ad uso promiscuo.
L'Agenzia ricorda innanzitutto che ai sensi del comma 9, lettera b), del citato articolo 119 del decreto Rilancio, sono agevolabili gli interventi effettuati «dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10» in base al quale, come precisato, tali soggetti possono beneficiare delle detrazioni riferite agli interventi di efficientamento energetico su un numero massimo di due unità immobiliari.
Immobili uso promiscuo: requisiti per il superbonus
Con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del Superbonus, la circolare n. 24/E del 2020 ha chiarito che, con la locuzione «al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni», il legislatore ha inteso precisare che la fruizione del Superbonus riguarda unità immobiliari (oggetto di interventi qualificati) non riconducibili ai cosiddetti “beni relativi all’impresa” (articolo 65 del TUIR) o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR).
La strumentalità, in quanto attributo dell’immobile, deve essere necessariamente verificata in considerazione della destinazione e della effettiva utilizzazione dell’immobile stesso, indipendentemente dal rapporto giuridico che lega l’utilizzatore all’immobile (proprietario, possessore o detentore).
Pertanto, sono in ogni caso esclusi dal Superbonus:
- gli interventi realizzati su immobili strumentali “per natura”, in quanto classificati nelle categorie catastali A/10, B, C, D ed E (tranne nell’ipotesi di cambio di destinazione di uso),
- nonché quelli strumentali “per destinazione” per i quali invece rileva l’effettivo utilizzo.
Ciò implica, ad esempio, che non rientrano nel Superbonus gli interventi realizzati su un immobile che, seppur classificato in categoria A/2, viene effettivamente utilizzato come studio professionale, come immobile strumentale ovvero come sede dell’impresa dal proprietario, dal possessore o dal detentore dell’immobile medesimo.
Superbonus e sismabonus immobili uso promiscuo: detrazione al 50% per il professionista
Relativamente agli interventi realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all’esercizio dell’arte o della professione ovvero di attività commerciale (occasionale o abituale), con la circolare n. 7/E del 25 giugno 2021, sia pure con riferimento alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione di cui all’articolo 16-bis del TUIR, è stato ribadito che, in base a quanto previsto dal comma 5 di tale articolo, se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento.
Tale principio si applica anche ai fini del sismabonus di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013 – per il quale l’articolo 16-bis del TUIR deve intendersi quale norma di riferimento generale – nonché ai fini del Superbonus spettante ai sensi del comma 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio per interventi antisismici.
Analoga previsione NON sussiste, spiega l'agenzia, per gli interventi di riqualificazione energetica che danno diritto al c.d. ecobonus di cui all’articolo 14 del medesimo decreto legge n. 63 del 2013 – trattandosi di una detrazione spettante a tutti i contribuenti indipendentemente dalla tipologia di reddito posseduta – o ammessi al Superbonus ai sensi dei commi 1 e 2 del citato articolo 119 del decreto Rilancio.
Considerato, tuttavia, che danno diritto al Superbonus le spese per interventi realizzati su edifici “residenziali”, e stante la sostanziale simmetria tra le agevolazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio (ivi inclusi gli interventi antisismici), si ritiene che, anche ai fini del Superbonus, per gli interventi agevolabili realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale (abituale o occasionale) la detrazione è ridotta al 50 per cento.
Alcuni esempi delle Entrate
Nel caso di interventi agevolabili realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'attività di bed and breakfast (occasionale o abituale) il Superbonus è ridotto al 50 per cento.
L’abitazione nella quale è stabilita la sede amministrativa dell’imprenditore individuale che svolge un’attività tipicamente “in cantieri” (impiantisti, 44 imbianchini, etc.) non può definirsi “strumentale per l’esercizio dell’attività” e neppure utilizzata promiscuamente ai sensi dell’articolo 64, comma 2, del TUIR nell’esercizio dell’attività di impresa o di arti e professione. Di conseguenza, nel caso di interventi agevolabili, non opera la predetta riduzione del 50 per cento.