L'istante, società di somministrazione del personale, autorizzata alla collocazione temporanea dei lavoratori, dichiara di aver chiesto ed ottenuto nel 2018 il riconoscimento a somministrare il personale anche sul territorio italiano; per adempiere agli obblighi fiscali e contributivi correlati alla citata attività ha costituito una stabile organizzazione in Italia.
L'stante successivamente, intende trasferire la propria sede legale in Italia e chiede di sapere se sia necessario sostituire la partita IVA italiana attualmente in uso (già attribuita alla stabile organizzazione), oppure se possa continuare ad utilizzarla.
Le Entrate sinteticamente, con Risposta a interpello n 800 del 3 dicembre 2021 specificano che come già detto altre volte, nell'ambito dell'ordinamento nazionale non esiste una norma che disciplini espressamente il trasferimento della sede legale di una società all'estero e viceversa.
Tuttavia, in ossequio al principio di reciprocità previsto dall'articolo 16 delle preleggi del Codice Civile, secondo il quale alle società straniere sono riconosciuti gli stessi diritti previsti per le società italiane se il loro paese d'origine riconosce tali diritti anche in favore delle società italiane, nonché di quanto disposto dall'articolo 25, comma 3 della legge 31 maggio 1995, n. 218, secondo cui «I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati» da un punto di vista civilistico, il trasferimento della sede legale in Italia di un soggetto estero può avvenire in continuità giuridica, senza generare alcuna estinzione o liquidazione, purché tale continuità sia riconosciuta anche nello Stato estero di provenienza, ovvero è necessario che il trasferimento della legale all'estero non costituisca in detto Paese un evento estintivo
Pertanto, una volta appurata la possibilità di nazionalizzare la società estera, in regime di continuità e fatti salvi gli effetti ai fini dell'imposizione diretta e indiretta di tale operazione di riorganizzazione aziendale transfrontaliera (in merito alla quale l'istante non pone alcun quesito e che, pertanto non sarà oggetto di approfondimento in sede d'interpello), non si ravvisano specifici impedimenti all'utilizzo da parte della società trasferita della partita IVA già attribuita alla sua stabile organizzazione in Italia, previa la comunicazione delle eventuali modifiche da eseguire ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
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