Con la Massima n 199 del 23 novembre 2021 il Consiglio Notarile di Milano stabilisce che "È legittima l’apposizione di condizioni sospensive o risolutive alle delibere assembleari e consiliari di s.p.a. e di s.r.l., anche aventi ad oggetto modifiche dello statuto, entro i medesimi limiti di legittimità previsti nella disciplina generale del contratto (artt. 1354 e seguenti c.c.). Gli effetti dell’avveramento della condizione, tuttavia, non retroagiscono al tempo in cui è stata assunta la deliberazione, bensì si producono al momento dell’avveramento della condizione".
Casi frequenti di modifiche condizionate dello statuto
L’utilizzo del condizionamento delle delibere societarie può avvenire nei seguenti casi:
- futuro ingresso in società di nuovi soci
- modificazioni statutarie il cui effetto sia subordinato alla realizzazione di operazioni straordinarie, quali fusioni o scissioni;
- adozione da parte di una società non quotata di uno statuto conformato in modo da regolamentare la vita di una società quotata, subordinata appunto al verificarsi della quotazione;
- concatenazione, nel caso in cui l’adozione di delibere successive sia condizionata all’adozione di delibere precedenti;
- clausole statutarie di attribuzione ai soci determinati diritti al verificarsi di eventi particolari
Pubblicità delle delibere condizionate sul registro delle imprese
La massima 199 prosegue asserendo che "Qualora le delibere condizionate siano soggette a iscrizione nel registro delle imprese, il termine per il deposito decorre dal momento in cui esse sono state adottate, anche in caso di condizioni sospensive. Successivamente, al verificarsi della condizione, la società (e/o gli altri soggetti obbligati) sono tenuti a dare pubblicità agli effetti da ciò derivanti, nelle forme richieste dal contenuto della deliberazione condizionata.
Qualora le delibere condizionate abbiano ad oggetto una modificazione dello statuto, la verifica delle condizioni richieste dalla legge e della legittimità della modificazione condizionata, ai sensi dell’art. 2436, comma 1, c.c., è svolta dal notaio che ha verbalizzato la delibera condizionata, prima di effettuare la richiesta di iscrizione nel registro delle imprese. Avveratasi la condizione, gli amministratori devono depositare nel registro delle imprese il testo dello statuto nella sua redazione aggiornata in dipendenza della deliberazione condizionata, ai sensi dell’art. 2436, comma 6, c.c., senza che sia necessario un ulteriore intervento dell’assemblea straordinaria o dell’altro organo che ha assunto la deliberazione. Gli effetti della modifica condizionata, in ogni caso, si verificano al momento dell’avveramento della condizione, indipendentemente dall’esecuzione di tale successivo adempimento pubblicitario nel registro delle imprese".