In vigore dal 12 novembre, il Decreto legge del 11 novembre 2021 n. 157 (pubblicato in G.U. del 11.11.2021 n. 269), approvato recentemente dal Consiglio dei Ministri, che introduce misure urgenti per il contrasto alle frodi nelle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi, rafforzando anche i controlli preventivi.
Il presente decreto sarà ora presentato alle Camere per la conversione in legge.
Scarica il testo del decreto legge del 11.11.2021 n. 157
Tra le novità, si prevede la sospensione da parte dell’Agenzia delle Entrate (entro 5 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito) e per un periodo non superiore a 30 giorni, dell’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura inviate alla stessa Agenzia che presentano particolari profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.
I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:
- alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.
Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione.
Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
Come si legge nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 46, il decreto mira a evitare le frodi relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi.
Visto di conformità per Superbonus 110 utilizzato in dichiarazione
In particolare, si estende l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il c.d. Superbonus 110% sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.
L’obbligo del visto di conformità non sussiste:
- se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate,
- ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (per tali dichiarazioni, infatti, l’Agenzia delle entrate può già effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione presentata).
Al momento, invece, il visto è richiesto solo nel caso di opzione, in luogo della fruizione diretta del Superbonus 110%, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
Visto di conformità e asseverazione per altri Bonus edilizi
Il nuovo comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (introdotto dal Decreto antifrode n. 157/2021) prevede, anche per le detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus, l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Con un chiarimento, fornito dall'Agenzia delle Entrate del 22 novembre, in via di principio, tale obbligo si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del DL n. 157 del 2021).
Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ritiene che possa essere escluso dall’obbligo di asseverazione e visto di conformità anche il contribuente che, pur non avendo ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate entro l’11 novembre, abbia però:
- ricevuto le fatture da parte di un fornitore,
- assolto i relativi pagamenti a suo carico
- ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario,
- o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente al 12 novembre.
In tali ipotesi, si ritiene non sussista il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate e dell’asseverazione.
Al riguardo, per consentire la trasmissione di tali comunicazioni, le relative procedure telematiche dell’Agenzia delle entrate saranno aggiornate entro il prossimo 26 novembre.
Pertanto, le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, relative a Bonus edilizi diversi dal Superbonus, per le quali l’Agenzia delle entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina, di conseguenza, non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese.
I relativi crediti potranno essere accettati, ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, anche dopo l’11 novembre 2021, fatta salva la procedura di controllo preventivo e sospensione di cui all’articolo 122-bis del decreto legge n. 34/2020, introdotto dal decreto legge n. 157 del 2021.
Nuovo modello Comunicazione opzione
A seguito delle modifiche previste dall’articolo 121, comma 1-ter, introdotto dal decreto antifrode, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative alle detrazioni previste per:
- gli interventi di recupero del patrimonio edilizio,
- efficienza energetica,
- rischio sismico,
- impianti fotovoltaici
- e colonnine di ricarica.