È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 149 del 28.06.2022 il Decreto 25.03.2022 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in merito agli interventi per le realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR “Parco Agrisolare”, il cd. Agripark.
Prima di entrare nel merito dell’agevolazione, riportiamo alcune definizioni:
DNSH |
principio «Do No Significant Harm», sancito dall'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852, secondo il quale non è ammissibile finanziare interventi che arrechino un danno significativo all'ambiente |
GBER |
regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; |
Settore agricolo |
l'insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria e della trasformazione di prodotti agricoli |
Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 201 del 13 luglio 2022 "Agripark: incentivi fotovoltaico settore agricolo" disponibile anche nell'abbonamento alla circolare del Giorno di Fiscoetasse |
Finalità e ambito di applicazione
Il decreto fornisce le direttive in merito all'erogazione di un contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.
Per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se
- l'obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda
- e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo di energia elettrica dell'azienda agricola, compreso quello familiare. La vendita di energia elettrica è consentita nella rete purchè sia rispettato il limite di autoconsumo annuale.
In particolare, lo scopo è selezionare e finanziare progetti che prevedono l'acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all'attività dei beneficiari, compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell'ambito dell'attività agrituristica. Unitamente, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi:
a) |
rimozione e smaltimento dell'amianto (o, se del caso, dell'eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell'apposito registro |
b) |
realizzazione dell'isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale |
c) |
realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell'aria, anche al fine di migliorare il benessere animale |
Gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, e dovranno essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonché al principio “non arrecare un danno significativo”.
Non sono in ogni caso ammissibili interventi che prevedano attività su strutture e manufatti connessi a:
- attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle
- attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento
- attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.
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Soggetti Beneficiari Agripark
Sono soggetti beneficiari:
imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria |
imprese agroindustriali |
indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi |
Per espressa previsione, sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00.
I soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono possedere i seguenti requisiti:
a |
essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel registro delle imprese |
B |
essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacità di contrarre con la pubblica amministrazione |
C |
non essere soggetto a sanzione interdittiva o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione |
D |
non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle pubbliche amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche |
E |
essere in condizioni di regolarità contributiva, attestata da documento unico di regolarità contributiva (DURC) |
F |
non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente |
g |
non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero |
H |
non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce |
i |
non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà |
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Criteri e modalità dell’aiuto agripark
Agli interventi realizzati viene riconosciuto un finanziamento in conto capitale rispetto alla spesa ammessa:
- per le aziende agricole attive nella produzione primaria: le intensità di aiuto di cui alla tabella 1A, come riportata;
- per le imprese attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli: le intensità di aiuto di cui alla tabella 2 A come riportata;
- per le imprese di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli e le altre imprese non ricomprese nelle definizioni di cui alle precedenti lettere a) e b): le intensità di aiuto di cui alla tabella 3 A come riportata.
Il contributo è concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
La spesa massima ammissibile per singolo progetto è pari a euro 750.000,00, nel limite massimo di euro 1.000.000 per singolo soggetto beneficiario.
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Tabella 1A: Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria
L'investimento riguarda attivi materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria per la produzione di energia rinnovabile solare (fotovoltaico). Ove richiesto dal beneficiario, potranno essere altresì finanziati interventi collaterali tesi all'efficientamento energetico degli edifici.
L'investimento è realizzato nelle aziende agricole da uno o più soggetti beneficiari e riguarda un bene materiale utilizzato da uno o più soggetti beneficiari. L'investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
- migliorare le prestazioni globali e la sostenibilità dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
- migliorare l'ambiente naturale o le condizioni di igiene e di benessere animale, purchè l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'Unione;
- creare e migliorare l'infrastruttura connessa allo sviluppo, all'adeguamento e all'ammodernamento dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico.
Spese ammissibili |
Intensita massima dell’agevolazione |
|
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Regioni meno sviluppate e tutte le regioni in cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 01.01.2007 al 31.12.2013 è stato inferiore al 75% della media del PIL dell’UE-27 * |
Altre regioni |
Costruzione o miglioramento di beni immobili |
50% |
40% |
ACQUISTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE FINO AD UN MASSIMO DEL LORO VALORE DI MERCATO |
50% |
40% |
ACQUISIZIONE O SVILUPPO DI PROGRAMMI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI BREVETTI, LICENZE E DIRITTI DI AUTORE E MARCHI COMMERCIALI |
50% |
40% |
COSTI GENERALI, COLLEGATI ALLE SPESE DI CUI SOPRA, E COME ONORARI DI ARCHITETTI, INGEGNERI E CONSULENTI, ONORARI PER CONSULENZE SULLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE ED ECONOMICA, COMPRESI GLI STUDI DI FATTIBILITA’ |
50% |
40% |
Le aliquote di aiuto possono essere maggiorate di 20 punti percentuali per:
- i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto;
- gli investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita;
- gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
* Si intendono: Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna
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Tabella 2A: Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli
L'investimento riguarda attivi materiali o immateriali connessi alla trasformazione di prodotti agricoli per la produzione di energia rinnovabile solare (fotovoltaico). Ove richiesto dal beneficiario, potranno essere altresì finanziati interventi collaterali tesi all'efficientamento energetico degli edifici.
Spese ammissibili |
Intensita massima dell’agevolazione |
|
|
Regioni meno sviluppate e tutte le regioni in cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 01.01.2007 al 31.12.2013 è stato inferiore al 75% della media del PIL dell’UE-27 * |
Altre regioni |
Costruzione o miglioramento di beni immobili |
50% |
40% |
ACQUISTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE FINO AD UN MASSIMO DEL LORO VALORE DI MERCATO |
50% |
40% |
ACQUISIZIONE O SVILUPPO DI PROGRAMMI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI BREVETTI, LICENZE E DIRITTI DI AUTORE E MARCHI COMMERCIALI |
50% |
40% |
COSTI GENERALI, COLLEGATI ALLE SPESE DI CUI SOPRA, E COME ONORARI DI ARCHITETTI, INGEGNERI E CONSULENTI, ONORARI PER CONSULENZE SULLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE ED ECONOMICA, COMPRESI GLI STUDI DI FATTIBILITA’ |
50% |
40% |
*: si intendono: Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
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