I periodi contributivi con indennità di disoccupazione degli ultimi 5 anni prima della pensione non diminuiranno piu l'importo totale dell'assegno pensionistico se i requisiti erano già stati raggiunti. Lo comunica l'INPS con il messaggio 883 del 23 febbraio 2022 in cui illustra l'accoglimento della decisione della Corte Costituzionale del 2017
La sentenza n. 82 del 2017 della Corte Costituzionale infatti aveva giudicato illegittimo dal punto di vista costituzionale l’articolo 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (“Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica”) “nella parte in cui non prevede che, nell’ipotesi di lavoratore che abbia già maturato i requisiti assicurativi e contributivi per conseguire la pensione e percepisca contributi per disoccupazione nelle ultime duecentosessanta settimane antecedenti la decorrenza della pensione, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell’età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di contribuzione per disoccupazione relativi alle ultime duecentosessanta settimane, in quanto non necessari ai fini del requisito dell’anzianità contributiva minima”.
Si tratta in particolare del calcolo delle pensioni liquidate a partire dal 30 giugno 1982 con il sistema di calcolo retributivo e, per la quota di pensione retributiva, le pensioni con sistema misto.
Nuove modalità di calcolo con neutralizzazione dei periodi di disoccupazione
La legge in questione prevedeva che la retribuzione annua pensionabile per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti fosse costituita “dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione”.
Invece, secondo la Corte Costituzionale, “quando il diritto alla pensione sia già sorto in conseguenza dei contributi in precedenza versati, la contribuzione successiva non può compromettere la misura della prestazione, soprattutto quando sia più esigua per fattori indipendenti dalle scelte del lavoratore”.
L'istituto illustra quindi le modalita di applicazione della sentenza , cioè come sarà effettuata d'ora in avanti la neutralizzazione dei periodi di contribuzione per disoccupazione che si situano nelle ultime 260 settimane precedenti la pensione, sempre che tale neutralizzazione determini un importo più favorevole.
I periodi che verranno esclusi nel ricalcolo sono quelli in cui siano state erogate:
- l’indennità di disoccupazione ordinaria , Aspi, mini-Aspi e Naspi,
- l’indennità di disoccupazione ai lavoratori rimpatriati e
- la disoccupazione agricola
La novità riguarda sia le pensioni di vecchiaia che di anzianità e anche di reversibilità, liquidate ai lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 a quelli che, a tale data, vantavano comunque una anzianità inferiore ai 18 anni.
La neutralizzazione non sarà invece effettuata se tali periodi sono necessari per perfezionare i requisiti minimi nè se collegati al differimento della decorrenza (le cd finestre).
Il messaggio precisa che i periodi potranno essere anche esclusi solo parzialmente per la parte non necessaria alla maturazione del diritto
Il ricalcolo dell'assegno con l’esclusione dei periodi di disoccupazione terrà conto anche degli aumenti di legge inel frattempo intervenuti e sarà messo in pagamento se di importo più favorevole rispetto a quello calcolato con l’intera contribuzione.
Domanda prescrizione e decadenza del diritto
La ricostituzione dei trattamenti interessati dall’ambito applicativo della sentenza verrà essere effettuata su domanda degli interessati , che giunga entro i termini di prescrizione, e avrà effetto dall’originaria decorrenza della pensione. Le modalità verranno illustrate in un prossimo ulteriore messaggio
La corresponsione degli arretrati avverrà nei limiti della prescrizione quindi entro 5 anni.
Al riguardo l'istituto rinvia anche a quanto specificato nella circolare n. 95 del 31 luglio 2014.