Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha approvato il 23 dicembre scorso il decreto-legge di proroga termini, cd Milleproroghe, che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2021. Si tratta del decreto-legge n. 228 2021, che dovra essere convertito in legge entro 60 giorni dall'entrata in vigore,
Tra le proroghe principali, non riguardanti il fisco, si segnalano quelle relative
- ai termini per le assunzioni in alcuni ministeri e per forze dell'Ordine e vigili del fuodo
- alle procedure concorsuali e alla validità delle graduatorie,
- ai permessi di soggiorno in modalità telematica
- alla possibilità per i laureati dei corsi di medicina e chirurgia di concorrere all’assegnazione degli incarichi del Servizio Sanitario Nazionale, alla possibilità per i medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di istaurare rapporti professionali a tempo determinato con il SSN,
- al trattamento di integrazione salariale in favore delle imprese di rilevante interesse nazionale,
- alla modifica del regime degli aiuti di Stato in vigore per l’emergenza da COVID-19.
Vediamo di seguito alcuni dettagli sulle misure piu rilevanti in materia lavoristica.
Proroghe assunzioni, collaborazioni e concorsi nelle pubbliche amministrazioni
L'articolo 1 proroga al 31 dicembre 2022 i termini attualmente fissati al 31 dicembre 2021, delle autorizzazioni ad assumere che non siano state utilizzate nei tempi previsti. Si tratta ad esempio delle assunzioni per il comparto sicurezza e vigili del fuoco.
Sono prorogati anche gli incarichi di collaborazione per il Ministero della cultura già autorizzati con il decreto 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto ) , fino al limite di durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 30 giugno 2022.
Importante per l'emergenza pandemica la proroga del termine per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonche' al personale del ruolo sanitario del comparto sanita', collocati in quiescenza, anche non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonche' agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza:
la scadenza slitta al 31 marzo 2022, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e della disciplina di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35.
Vengono inoltre fatti slittare al 31 dicembre 2022 i termini per lo svolgimento dei concorsi già banditi o previsti nel 2021, per i Ministeri dell'Economia, Sviluppo Economico, Cultura e non conclusi.
Incarichi presso INAIL. Gli incarichi di collaborazione co.co.co autorizzati dall'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. c) a un contingente di 200 medici specialisti e in formazione specialistica e 100 infermieri fino al 31.12.2020, successivamente prorogati, fino al 31 dicembre -duodevicies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137; contingente poi vengono prorogati fino al 31 marzo 2022
Esami di stato – stabilizzazione LSU e lavoratori pubblica utilità
In considerazione del perdurare dell'emergenza pandemica per lo svolgimento di procedure concorsuali e assunzioni straordinarie di personale delle forze di polizia, anche penitenziaria, e dei vigili del fuoco previste da varie disposizioni legislative si prevede la proroga delle modalità di svolgimento straordinarie fino al 31 marzo 2022.
Ugualmente le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 relative alle modalita' di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari, sono prorogate fino al 31 marzo 2022 e sono applicabili anche alle professioni di
- agrotecnico e agrotecnico laureato,
- geometra e geometra laureato,
- perito agrario e perito agrario laureato,
- perito industriale e perito industriale laureato,
Sempre al 31 marzo 2022 si fissa il termine per il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato nei confronti dei lavoratori socialmente utili (LSU) e di pubblica utilità (LPU) della regione Calabria, finanziate mediante le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.
Fondi solidarietà – Proroga informatizzazione permessi, certificazioni
Per quanto riguarda i nuovi fondi di solidarietà bilaterali di cui la legge di bilancio 2022 prevede la costituzione, per aziende precedentemente iscritte al Fondo di Integrazione Salariale viene eliminata una disposizione che obbligava i relativi accordi sindacali a
- determinare come aliquota minima di contribuzione al nuovo fondo quella stabilita per il FIS dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015,
- garantire l’assegno ordinario definito dall’articolo 30 del medesimo decreto.
La disposizione modificata comportava infatti per aziende anche sotto i 15 dipendenti un onere contributivo ingiustificato, anche visto l'obbligo di questi enti al pareggio di bilancio, con impossibilità di erogare prestazioni in assenza di disponibilità in particolare dopo che la riforma prevista dalla legge 234/2021, ha modulato la contribuzione al Fis per le aziende sulla base delle dimensioni.
Con la modifica apportata dal decreto Milleproroghe si consente ai fondi di nuova costituzione di prevedere una contribuzione di finanziamento pari a quella recentemente riformata dalla legge di bilancio 2022:
- 0,50% per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti e
- 0,80% per quelli che occupano più di cinque addetti.
INFORMATIZZAZIONE
Si proroga il termine delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento dei lavoratori, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, esclusivamente attraverso il ricorso a sistemi informatici e banche dati.
Le azioni di informatizzazione dei processi tuttora in corso presso le altre Amministrazioni coinvolte impongono di posticipare il termine di applicazione delle disposizioni in materia, dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022.
Proroga quadro temporaneo aiuti di stato al 30 giugno 2022
In data 18 novembre 2021 la Commissione europea
ha adottato la sesta modifica al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza Covid-19 (Temporary framework ) per il prortrarsi dell'emergenza pandemica , prorogando le misure in esso previste fino al 30 giugno 2022. Il decreto Milleprorghe quindi interviene sul decreto -legge 19 maggio 2020 n. 34,recependo le modificazioni adottate in sede europea, al fine di allineare le relative disposizioni alla nuova durata.
Ispettorato del lavoro e prescrizione INPS collaborazioni nella PA
Si modifica la normativa relativa agli obblighi per le amministrazioni pubbliche che abbiano instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o rapporti per figure assimilate (quali, ad esempio, dottorati di ricerca o componenti di commissione e collegi), per i quali sono tenute a versare i contributi alla Gestione separata e a denunciare i compensi effettivamente erogati. Fino ad oggi, infatti la frequente mancata effettuazione dei predetti adempimenti per gli anni scorsi ha comportato numerose criticità e contenziosi, conseguenti all’assenza di accredito della contribuzione obbligatoria in favore dei prestatori.
La nuova norma consente alle amministrazioni pubbliche di normalizzare la posizione contributiva anche per i periodi 2016 e 2017 mentre era già in vigore una deroga per i periodi fino al 2015 , escludendo nel frattempo per l’INPS la possibilità di attivare la pretesa creditoria per periodi contributivi sui quali è già intervenuta la prescrizione . Vengono quindi riallineati i termini di prescrizione , introducendo fino al 31 dicembre 2022, un regime di temporanea deroga all’applicazione delle disposizioni sulla prescrizione dei debiti contributivi, di cui all’articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388 del 2000 relative a sanzioni e interessi.
TRASFERIMENTI ISPETTORI DEL LAVORO
Viene prorogata anche per il 2022 la norma (lettera h) del comma 445 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145) che ha limitato la possibilità di comandare presso altre amministrazioni il personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Il motivo è la perdurante carenza di personale presso tutte le sedi dell’Ispettorato e il fatto che l’operatività del personale che sarà assunto a seguito della definizione dei concorsi in atto non potrà avvenire prima della metà del 2022.
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