Entro il prossimo 30 aprile 2022, ossia 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio al 31/12/2021, le società di capitali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono convocare l’assemblea dei soci per approvare il relativo bilancio di esercizio.
Ad oggi infatti non è stato prorogato il termine dei 120 giorni in 180, come avvenuto per i bilanci 2019 e 2020, per cui si applica il termine ordinario per l’approvazione del bilancio di 120 giorni:
- per le Spa, secondo l'art. 2364, comma 2 del codice civile, gli amministratori devono convocare l’assemblea entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, lo statuto può prevedere un maggior termine, non superiore a 180 giorni, per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società;
- per le Srl, secondo quanto stabilito dall’art. 2478-bis del c.c., gli amministratori devono presentare il bilancio ai soci entro il termine stabilito dall’atto costitutivo e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell’articolo 2364 C.C..
Con la chiusura del bilancio d’esercizio viene evidenziato il risultato dell’esercizio che gli amministratori delle società di capitali devono proporre ai soci, per la scelta della relativa destinazione. Di conseguenza in sede di approvazione del bilancio, ai soci è richiesto di deliberare sulla destinazione del risultato d'esercizio (utile o perdita).
A seconda del risultato conseguito, le possibili scelte possono essere così sintetizzate:
In caso di Utile
- accantonamento a riserva legale (almeno 5% dell’utile fino al raggiungimento del 20% del capitale sociale)
- accantonamento a riserva (statutaria, straordinaria ecc.)
- copertura perdite esercizi precedenti
- riporto a nuovo
- distribuzione ai soci
In questo ultimo caso, la delibera di distribuzione degli utili va registrata entro 20 giorni (art. 4, Tariffa parte I, DPR.131/86) con assolvimento dell’imposta fissa di euro 200 (R.M. n. 174/2000).
In caso di Perdita
- Rinvio all’esercizio successivo
- copertura con utilizzo di riserve (di utili o di capitale) presenti a patrimonio netto
Vediamo ora di analizzare tutti i passi da compiere in caso di distribuzione ai soci dell’utile conseguito nel 2021.
Registrazione del Verbale di assemblea di distribuzione degli utili: come fare
Qualora in sede di approvazione del bilancio venga deliberata la distribuzione dell’utile dell’esercizio, il relativo verbale deve essere registrato entro 20 giorni dalla data dell’assemblea previo versamento dell’imposta di registro nella misura fissa di € 200,00 euro.
Questo è stato precisato anche dall'Agenzia delle Entrate con Circolare dell'Agenzia n. 18/E del 29/05/2013, il verbale di approvazione del bilancio che prevede la distribuzione degli utili di esercizio è soggetto ad obbligo della registrazione in termine fisso. I verbali di approvazione del bilancio che danno luogo a distribuzione di utili vanno ricondotti nell’ambito applicativo della lettera d) dell’articolo 4 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, che ricomprende tutte le assegnazioni fatte ai soci sia durante lo svolgimento dell’attività sociale sia al momento dello scioglimento della società e della sua liquidazione.
Il bilancio che indica anche una distribuzione di utili in denaro, è soggetto all’obbligo di registrazione e sconta l’imposta di registro nella misura fissa, ai sensi dell’art. 4, lettera d), n. 1 della Tariffa allegata al TUR.
Il bilancio di esercizio e il bilancio finale di liquidazione contenenti una distribuzione di utili devono essere necessariamente registrati prima della loro presentazione al Registro delle Imprese. Ai fini della registrazione, da effettuare tramite il mod. 69, è necessario presentare all’Agenzia delle Entrate 2 copie del verbale stesso nonché la ricevuta del versamento. (RM 22.11.2000, n. 174/E)
Vediamo esattamente tutti i passi da compiere per non sbagliare, una volta che l'assemblea ha deliberato la distribuzione degli utili ai soci:
- Trascrivere il verbale di deliberazione di distribuzione degli utili nel libro dei verbali di assemblea per le Spa e nel libro delle decisioni dei soci per le Srl.
- Predisporre 2 copie del verbale in bollo, firmate in originale e applicare una marca da bollo di 16,00 euro ogni quattro facciate o 100 righi. L'imposta di bollo puo' essere assolta in alternativa tramite F24, codice tributo 1552, indicando nella sezione anno di riferimento quello di formazione dell’atto;
- Effettuare il versamento dell'imposta di registro in misura fissa di euro 200,00 tramite mod.F24, utilizzando il codice tributo 1550.
- Entro 20 giorni dalla data di approvazione del bilancio che delibera anche la distribuzione degli utili (RM 22.11.2000, n. 174/E), il verbale dovrà essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate, mediante predisposizione del modello 69 e allegando i seguenti documenti:
- il libro verbale assemblea (da mostrare in visione),
- le 2 copie del verbale in bollo,
- nonché la ricevuta del versamento dell'imposta di registro
- Entro 30 giorni dall’approvazione del Bilancio, la delibera di distribuzione di utili, se contestuale all’approvazione del bilancio dovrà essere depositata presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio competente, insieme al Bilancio e la Nota integrativa.
N.B. Come indicato nelle istruzioni delle Camere di Commercio, essendo il verbale assembleare di approvazione del bilancio in cui si prevede una distribuzione di utili soggetto a registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, occorrerà dare prova dell'assolvimento di tale registrazione e allegare alla pratica:- copia informatica del verbale con la seguente dicitura “Registrazione effettuata presso l'ufficio delle Entrate di …….. in data ………. al numero……” (oppure “in corso di registrazione” se il numero non è stato ancora assegnato).
OPPURE - copia scansionata del verbale recante il timbro di registrazione all’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda inoltre che nel modello B (sia in FedraPlus che in Bilanci online) è previsto un apposito flag “Distribuzione utili ai soci” da selezionare in fase di compilazione della pratica.
- copia informatica del verbale con la seguente dicitura “Registrazione effettuata presso l'ufficio delle Entrate di …….. in data ………. al numero……” (oppure “in corso di registrazione” se il numero non è stato ancora assegnato).
La tassazione degli utili 2021
La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha introdotto alcune novità nel regime di tassazione degli utili e delle plusvalenze, prevedendo l’applicazione della ritenuta al 26% anche sui dividendi/sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate. L’obiettivo dei cambiamenti introdotti dalla Finanziaria 2018 è stato quello di uniformare l’imposizione sugli utili di natura qualificata e non qualificata delle persone fisiche non imprenditori, prevedendo anche per i primi la tassazione tramite ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26% in luogo della tassazione con le aliquote marginali IRPEF su una base imponibile parziale (40%, 49,72% o 58,14% a seconda del periodo di formazione degli utili).
Le modifiche sulla tassazione dei dividendi introdotti dalla legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) prevede un regime transitorio per gli utili formati fino al 31 dicembre 2017 anche se deliberati successivamente. Per una disamina completa della normativa si invia all’articolo "Dividendi e distribuzioni utili 2021: come devono essere tassati"
Pertanto, in linea generale, dal 1° gennaio 2018, gli utili distribuiti ai soci sono tassati nell’anno di percezione con ritenuta a titolo d’imposta del 26% operata dalla società, senza distinguere tra partecipazioni qualificate o non qualificate. Tuttavia è bene ricordare che per le partecipazioni qualificate la tassazione al 26% si applicherà per gli utili prodotti dal 2018, mentre per gli utili prodotti fino al 2017 opererà una disposizione transitoria (contenuta nella Legge di bilancio 2018 articolo 1 comma 1006), in base alla quale "alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 maggio 2017", (ad esempio su utili prodotti nel 2017, e deliberati nel quinquiennio 2018 – 2022, la società non dovrà applicare la ritenuta del 26% in quanto i dividendi concorreranno al reddito complessivo nella misura del 58,14%).
Riassumendo brevemente:
- Per gli utili distribuiti nei confronti di persone fisiche che si sono formati nel 2018, la società che distribuisce applica l’imposta sostitutiva del 26% prescindendo dal fatto che le partecipazioni siano qualificate o meno.
- Per gli utili distribuiti a soci di capitale nulla cambia, la ritenuta non deve essere applicata e la società tasserà i dividendi facendoli concorrere al reddito per il 5% (abbattimento 95%).
- Per gli utili distribuiti a soci società di persone nulla cambia e la tassazione si applicherà su una base imponibile pari al 58,14%.
Scarica GRATIS il fac-simile di Verbale per la distribuzione dei dividendi
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