Anche nei contratti dei collaboratori coordinati e continuativi (ex art. 409 c.p.c.),cd. "co.co.co," gli eventi di maternità e/o paternità risultano tutelati da specifica normativa.
Le tutele previste per gli iscritti alla Gestione separata , infatti, sono del tutto simili a quelle di un lavoratore subordinato anche se con modalità e procedure differenti.
Il collaboratore è indennizzato direttamente dall’INPS anche in assenza di contributi effettivamente versati da parte del committente.
REQUISITI E MODALITA'
Il D.M. 12.07.2007, in vigore dal 7.11.2007, ha ampliato la copertura indennitaria, ai fini dell'astensione obbligatoria, in favore di alcuni soggetti iscritti alla Gestione Separata , privi di altra copertura previdenziale e non titolari di pensione, che versano alla gestione previdenziale l’aliquota piena. A tale scopo, nell’aliquota della Gestione Separata dell’INPS, è prevista una specifica percentuale (oggi lo 0,72%) destinata, appunto, a copertura delle tutele assistenziali (maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale).
Il diritto al congedo di maternità ed alla relativa copertura economica spettano anche in caso di adozione nazionale o internazionale o affidamento preadottivo di minori, nel qual caso compete, su presentazione di idonea documentazione, un'indennità per i cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore in famiglia.
L’indennità economica spetta a prescindere dalla effettiva astensione dall'attività' lavorativa (ultima modifica operata dalla legge n. 81/2017 che ha equiparato le titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, alle professioniste iscritte in albi professionali e alle altre lavoratrici autonome.
Non essendo l’indennità erogata dal committente, nessun adempimento deve essere effettuato a cura del datore di lavoro.
Requisiti contributivi per la tutele assistenziali dei collaboratori
L’indennità di maternità obbligatoria è concessa se il richiedente possiede i seguenti requisiti contributivi:
- madre: almeno 3 mensilità di accredito contributivo nei 12 mesi che precedono i due mesi anteriori la data presunta del parto;
- padre: almeno 3 mensilità di accredito contributivo nei 12 mesi che precedono la data di morte o di grave infermità della madre o di abbandono del figlio nonché di esclusivo affidamento del bambino al padre.
Importo maternità collaboratori
L’INPS per calcolare l’importo , si riferisce ai redditi utili ai fini contributivi con dei limiti annui (Vedi gli importi 2022 in "Indennità INPS 2022")
L’indennità di maternità è, come per le lavoratrici dipendenti pari all’80% del reddito derivante da collaborazioni , prodotto nei dodici mesi precedenti l’astensione per maternità, (1/365), ovvero l’80% del reddito medio giornaliero moltiplicato per tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile .
L'importo viene corrisposto dall’INPS con le seguenti modalità:
• bonifico bancario o postale (IBAN);
• allo sportello di un qualsiasi Ufficio Pagatore del territorio nazionale localizzato per CAP, previo accertamento dell'identità del percettore tramite un documento di riconoscimento, il codice fiscale e l'originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento trasmessa all'interessato.
Adempimenti la richiesta della tutela della maternita dei co.co.co
La domanda deve essere presentata all’INPS in modalità telematica (mod. MatGestSep – COD SR29), prima dell’astensione e comunque non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile onde evitare la prescrizione, tramite i seguenti servizi:
– WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it – Servizi on line);
– Contact Center integrato – n. 803164 gratuito da rete fissa o n. 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
– Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. La richiesta dovrà essere corredata di specifici allegati. (…)