I lavoratori extracomunitari formati all'estero possono entrare in Italia per lavoro al di fuori delle quote di ingresso stabilite dal Governo .
Lo aveva previsto il decreto legge 20 2023, detto Decreto Cutro .
Il ministero del lavoro ha fornito a luglio 2023 le Linee guida che definiscono le caratteristiche dei percorsi formativi professionali e civico- linguistici perche tale formazione sia considerata adeguata e le modalità di invio dei progetti da parte degli enti interessati ed ha aggiornato pochi giorni fa anche le faq in materia .
Le indicazioni sono rivolte soprattutto a enti locali , ETS, organizzazioni e agenzie per il lavoro che intendano proporre e gestire tali attività all'estero per favorire l'ingresso in Italia di nuovi lavoratori formati per i settori lavorativi con maggiori difficolta di reperimento del personale
Vediamo i principali aspetti della normativa.
Formazione professionale ai fini dell’ingresso in Italia: due aspetti
Il cd. "Decreto Cutro" (D.L. 20/2023, come convertito dalla Legge 50/2023) ha modificato l'articolo 23 del Testo Unico dell'immigrazione (D. Lgs. 286/1998), ponendo al di fuori delle quote del Decreto Flussi gli ingressi dei cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione professionale e civico-linguistica, purché approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Le Linee guida fornite a questo proposito, specificano che i corsi dovranno essere gratuiti e dovranno fornire ai partecipanti :
- conoscenze specifiche per l'esercizio di una determinata professione o attività lavorativa, ivi incluse nozioni di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, diritti e doveri dei lavoratori
- competenze linguistiche e civiche, per avviare un processo di integrazione sociale e culturale, che comprendono:
- conoscenza della lingua italiana di livello A1 ,
- conoscenze dei principi della costituzione italiana e delle istituzioni pubbliche.
Formazione professionale stranieri: beneficiari e organizzatori
I corsi sono indirizzati a :
- cittadini stranieri residenti in Paesi terzi
- apolidi e stranieri rifugiati, presenti in Paesi Terzi di primo asilo o di transito.
Possono essere soggetti proponenti, cioè organizzatori e gestori delle attività formative , singolarmente o in forma di partenariato:
- Regioni/Province autonome e altri Enti locali, loro unioni e consorzi (così come elencati all'art. 2 del d.lgs. n. 267/2000), ovvero loro singole articolazioni purché dotate di autonomia organizzativa e finanziaria
- Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché proprie associazioni e articolazioni
- Organizzazioni internazionali ed intergovernative
- Enti e associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati
- Università e Istituti di ricerca, ITS Academy, Centri Provinciali per l'Istruzione degli adulti (CPIA), di cui al D.P.R 263/2012 e al Decreto 12 marzo 2015
- Operatori pubblici e privati accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro ai sensi del D.lgs. 276/2003 e del D.lgs. 150/2015
- Organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro iscritti all'Elenco dell'Agenzia per la Cooperazione italiana
- Enti del terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)
- Organismi accreditati dalle singole Regioni/Province Autonome per lo svolgimento di attività di formazione professionale e servizi al lavoro ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 n. 166.
Formazione per l’ingresso di lavoratori stranieri: progetti e programmi
I progetti delle attività formative dovranno contenere:
– i profili professionali e i relativi settori d’impiego, sulla base di un’accurata analisi dei fabbisogni del mercato del lavoro italiano;
– le modalità di selezione dei destinatari della formazione nel Paese di realizzazione del programma ;
– le modalità dettagliate delle attività di formazione ovvero durata e della data prevista di inizio , modalità didattiche e strumenti previste (lezione frontale, FAD, laboratori professionali)
– l’indicazione del soggetto attuatore, delle risorse umane coinvolte, delle risorse strumentali, sedi operative nel Paese di intervento;
– le modalità di coordinamento con Istituzioni e/o altri soggetti pubblici/privati locali;
– le fonti di finanziamento, nel rispetto del divieto di oneri in capo ai partecipanti;
– modalità di realizzazione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro in Italia ai fini dell’inserimento lavorativo dei destinatari formati;
– modalità per la valutazione e il monitoraggio del percorso proposto.
I programmi formativi dovranno dovranno necessariamente prevedere:
Per la FORMAZIONE CIVICO LINGUISTICA:
- almeno 100 ore di attività per il conseguimento di conoscenza della lingua italiana almeno al livello A1 (Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. La certificazione potrà essere fornita tramite un test organizzato dall’ente formatore secondo l’art. 4, co.1, Lett. A del DI 7.12. 2021.oppure con certificazione rilasciata da enti certificatori (Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università degli Studi Roma Tre, Società Dante Alighieri, Università per stranieri «Dante Alighieri» di Reggio Calabria) o da un Istituto di cultura italiana all’estero
- almeno 10 ore di attività per la conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, dell'organizzazione e del funzionamento delle Istituzioni pubbliche e del contesto socio-culturale italiano;
Per la FORMAZIONE PROFESSIONALE :
- la durata dei moduli tecnici va rapportata al tipo di attività lavorativa , coerentemente con 'atlante del lavoro e delle professioni . E' richiesto il superamento di un esame finale.
Devono essere previsti anche moduli su
- diritti dei lavoratori,
- elementi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ( (modulo obbligatorio generale di 4 ore, cui vanno aggiunti moduli di formazione specifica, differenziata in base alla classificazione di rischio del settore e della mansione del lavoratore (rischio basso, 4 ore; rischio medio, 8 ore; rischio alto, 12 ore)
- competenze trasversali su aggiornamento e supporto alla ricerca attiva del lavoro.
Ingresso lavoratori stranieri: come inviare i progetti
I soggetti proponenti devono inviare al MLPS (programmi.art23@pec.lavoro.gov.it) il programma di formazione professionale e civico-linguistica, che sarà esaminato da una Commissione interministeriale
Inoltre in fase di avvio andrà inviato l'elenco dei partecipanti
Tutte le eventuali variazioni, rispetto al programma approvato, andranno comunicate al MLPS.
Al termine, allo stesso indirizzo, si dovrà comunicare l’elenco di quanti hanno concluso con successo la formazione e una relazione conclusiva
Procedura di ingresso dopo la formazione professionale
Come detto il cittadino straniero che ha completato con successo il percorso di formazione professionale e civico-linguistica potrà fare fare ingresso e soggiornare in Italia per lavoro subordinato.
A questo fine sono necessari
- richiesta nominativa presentata da un datore di lavoro
- domanda di visto di ingresso presentata entro sei mesi dalla conclusione del corso di formazione,
Il nulla osta al visto viene garantito al di fuori dalle quote di ingresso previste annualmente dal Governo.