L’articolo 1, comma 134, della legge di bilancio 2022 (L. N. 234 2021 ha reso strutturali le misure del congedo obbligatorio di paternità, e del giorno di congedo facoltativo introdotte dalla normativa precedente in forma sperimentale. Inoltre introduce un prolungamento dell'indennità di maternità per le lavoratrici autonome sotto un certo reddito.
Vediamo di seguito maggiori dettagli forniti dalla circolare INPS N. 1 del 3 gennaio 2022 sulle indennità di maternità per le lavoratrici e anche per i lavoratori autonomi ,nei casi previsti dalla legge e le novità procedurali comunicate :
- con il messaggio 1605 del 12 aprile 2022 che specificano anche la valutazione del requisito contributivo ai fini dell'estensione della maternità, e con
- il messaggio 1647 del 14 aprile sull'aggiornamento della piattaforma per le domande.
Indennità maternità autonomi a basso reddito: a chi spetta
L'indennità prevista dall'articolo 1, comma 239, della legge n. 234/2021 si applica alle seguenti categorie di lavoratrici:
- lavoratrici iscritte alla Gestione separata
- lavoratrici iscritte alle Gestioni autonome INPS
- libere professioniste di cui all’articolo 70 del D.lgs n. 151/2001 (non gestite dall’Istituto ma dalle specifiche Casse previdenziali di appartenenza).
La disposizione normativa menziona le sole lavoratrici, afferma l'INPS ma la tutela deve essere riconosciuta anche ai padri lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata che si trovino nelle condizioni reddituali previste dall’articolo nei casi previsti dalla normativa vigente cioè nei casi di
- morte o di grave infermità della madre o
- di abbandono, e
- di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Per poter richiedere gli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità è necessario che il reddito dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità sia inferiore a 8.145 euro. (Vedi aggiornamento nell'ultimo paragrafo) Il riferimento temporale è il periodo compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente l'evento.
Il reddito è quello fiscalmente dichiarato.
Periodi interessati dalla indennità di maternità supplementare
Lavoratrici lavoratori autonomi esercenti attività commerciali artigiane e del settore agricolo e della pesca :
L’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi ai 5 mesi di maternità/paternità (2 prima del parto e 3 dopo il parto) La circolare ricorda che è necessaria la regolarità contributiva anche per gli ulteriori 3 mesi di indennità, e il congedo parentale facoltativo per le madri lavoratrici autonome – pari a 3 mesi da fruire entro il primo anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione) del minore potrà essere fruito solamente dopo la fine di tutto il periodo indennizzabile di maternità
Alle libere professioniste/liberi professionisti e categorie assimilate, iscritti alla Gestione separata – che si trovino nelle condizioni reddituali previste – può essere riconosciuta un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi:
- ai 3 mesi successivi al parto (anche se sospesi e rinviati ai sensi dell’articolo 16-bis del D.lgs n. 151/2001);
- ai 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità;
- ai 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto;
- ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro o fortemente prematuro,
che si aggiungono al periodo di maternità post partum Il requisito contributivo non deve essere nuovamente accertato trattandosi di un prolungamento (senza soluzione di continuità) del periodo indennizzabile di maternità/paternità. La tutela degli ulteriori 3 mesi di indennità si applica anche in caso di adozione o affidamento.
Alle lavoratrici e ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata , sempre rientranti nei liniti di reddito previsti può essere riconosciuta un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi:
- ai 3 mesi successivi al parto (anche se sospesi o rinviati ai sensi dell’art. 16-bis del D.lgs n. 151/2001);
- ai 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità;
- ai 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto;
- ai 7 mesi successivi al parto in caso di interdizione prorogata;
- ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro o fortemente prematuro, che si aggiungono al periodo di maternità post partum
Periodo transitorio
La circolare specifica che sono indennizzabili gli ulteriori 3 mesi :
- quando i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data coincidente o successiva al 1° gennaio 2022 (data di entrata in vigore della legge n. 234/2021)
- quando i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data antecedente al 1° gennaio 2022 e siano parzialmente ricadenti nella vigenza della citata legge.
Non possono, invece, essere indennizzati gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità, nel caso di periodi di maternità o paternità conclusi prima del 1° gennaio 2022, restando pertanto indennizzati solo i 2 mesi antecedenti la data del parto e i 3 mesi successivi alla stessa.
Domande di indennità di maternità supplementare
La domanda dovrà essere presentata solo in forma telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- tramite il portale web, accedendo con SPID, CIE o CNS, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it;
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Il messaggio 1657 comunica che la piattaforma per le domande è stata aggiornata per consentire la richiesta dell'estensione di 3 mesi ulteriori e specifica in particolare che:
Per richiedere l’estensione è necessario spuntare con ‘SI’ la nuova dichiarazione “Dichiaro di voler fruire di ulteriori 3 mesi di indennità di maternità. Dichiaro, a tal fine, che nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità/paternità, i miei redditi lordi risultano inferiori al reddito di riferimento riportato nell' art.1 comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (8.145,00 euro da rivalutare annualmente in base all’indice Istat)” inserita nella pagina “Dati domanda”.
Ricorda di nuovo che la domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti , ma l’estensione è possibile solo se il periodo ordinario è a cavallo o successivo al 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della legge n. 234/2021.
Novità nella procedura: requisito contributivo per l’estensione del congedo
Con il messaggio interno 1605/2022, l'istituto ha comunicato novità procedurali :
- sulla presentazione telematica della domanda di indennità di maternità dei lavoratori autonomi e iscritti alla gestione separata, e
- sulla lavorazione delle pratiche rellative all'estensione del congedo
a seguito delle novità introdotte dall'articolo 1, comma 239, della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022).
Come anticipato sopra le lavoratrici individuate dagli articoli 64, 66 e 70 del Dlgs 151/2001, che abbiano dichiarato nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità un reddito inferiore a 8.145 euro, rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT l'indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo ordinario.
Il flusso di acquisizione della procedura di "domande online", per le domande di autonomi e iscritti alla gestione separata, è stato quindi modificato per consentire l'acquisizione della predetta dichiarazione.
Si evidenzia in particolare che procedura verifica:
- la decorrenza, ( non si ha diritto per i periodi conclusi prima ddel 1° gennaio 2022.
- e le seguenti condizioni :
– presenza della dichiarazione del lavoratore di voler fruire dell'estensione trovandosi nelle condizioni reddituali previste dalla norma;
– condizione di reddito accertata dall'operatore;
– estensione richiesta che non superi i tre mesi di indennità oltre il congedo ordinario;
– requisito contributivo che risulti verificato.
ATTENZIONE : Sul requisito contributivo il messaggio sottolinea che:
- per i lavoratori iscritti alla gestione separata il requisito contributivo viene valutato rispetto ai 12 mesi antecedenti l'inizio del periodo di maternità
- per i lavoratori iscritti alle gestioni autonome è necessaria la sussistenza della regolarità contributiva anche nel periodo degli ulteriori 3 mesi.