Entro il 31.03.2022 gli enti e le associazioni senza scopo di lucro, che usufruiscono delle agevolazioni tributarie previste dall'art. 30, comma 1 del D.L. 185/2008, e che nel 2021 hanno subìto delle variazioni, devono comunicarle alle Entrate presentando un nuovo modello EAS.
La comunicazione non va presentata:
- al sussistere di particolari ipotesi espressamente previste dalla legge (ad esempio in caso di variazione del numero degli associati ovvero dell’ammontare dei proventi dell’attività di sponsorizzazione);
- per le variazioni relative al “Rappresentante legale” ed ai “Dati relativi all’ente”, già comunicati all’Agenzia delle Entrate tramite il mod. AA5/6 ovvero AA7/10.
L’obbligo di invio del modello EAS
La legge prevede un trattamento fiscale di favore per gli enti associativi in possesso di determinati requisiti. In particolare, è prevista la non imponibilità, ai fini IRES e IVA, dei corrispettivi, delle quote e dei contributi.
L’articolo 30, commi da 1 a 3-bis, del D.L. 185/2008 ha stabilito, però, che a partire dal 29.11.2008, per beneficiare delle suddette agevolazioni, gli enti di tipo associativo devono trasmettere, in via telematica, i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante l’apposito modello EAS, al fine di consentire gli opportuni controlli.
L'obbligo d'invio del modello:
- interessa, in generale, tutti gli enti privati non commerciali associativi
-
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- senza scopo di lucro,
- costituiti a partire dal 29.11.2008,
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che intendono avvalersi dei benefici concessi dal regime fiscale di favore;
- non riguarda alcuni specifici entiquali:
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali
- le pro-loco che, avendo realizzato nel periodo d'imposta precedente proventi inferiori a 250.000 €, hanno optato per il regime agevolativo
- le associazioni sportive dilettantistiche registrate al Coni che non svolgono attività commerciale
- le onlus
In generale, il modello EAS deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente.
Dopo la presentazione del “primo” mod. EAS, qualora siano intervenute variazioni dei dati precedentemente comunicati, è necessario inviare all’Agenzia delle Entrate un nuovo modello entro il 31.03 dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS |
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Primo modello EAS |
Modello EAS successivo al primo in caso di variazioni |
Entro 60 giorni dalla costituzione |
Entro il 31.03 dell'anno successivo a quello in cui sono avvenute le variazioni |
Il modello EAS entro il 31.03.2021
La prossima scadenza del 31.03.2022 riguarda, pertanto, l'ipotesi di un “nuovo” modello da presentare a causa della variazione dei dati precedentemente comunicati – nel precedente anno 2021. Il modello va inviato completo di tutti i dati richiesti, compresi quelli che non hanno subìto variazioni.
Il modello va nuovamente presentato anche per comunicare la perdita dei requisiti previsti dalle disposizioni tributarie. In tal caso, l’invio va effettuato entro 60 giorni, compilando l’apposita sezione denominata “Perdita dei requisiti”.
La presentazione di un “nuovo” modello EAS non è obbligatoria nei seguenti casi:
- si è verificata esclusivamente una variazione dei dati contenuti nei seguenti punti della sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale” (costituita dai punti da 1 a 38):
Punto 20 |
importi riferiti ai proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione e pubblicità |
Punto 21 |
importi dei costi per i messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni / servizi |
Punto 23 |
ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle entrate dell’ente |
Punto 24 |
numero di associati dell’ente nell’ultimo esercizio chiuso |
Punto 30 |
importi delle erogazioni liberali ricevute |
Punto 31 |
importi dei contributi pubblici ricevuti |
Punto 33 |
numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi |
- sono intervenute variazioni dei dati riportati nelle sezioni:
- “Dati relativi all’ente”, ossia variazioni riferite ai dati anagrafici dell’ente non commerciale;
- “Rappresentante legale”, ossia variazioni riferite ai dati anagrafici del rappresentante legale dell’ente;
in quanto tali informazioni sono già state comunicate all’Agenzia tramite il mod. AA5/6 (se il soggetto non è titolare di partita IVA) o il mod. AA7/10 (se il soggetto è titolare di partita IVA), rispettivamente nel quadro B “Soggetto d’imposta” o nel quadro C “Rappresentante” presenti in tali modelli
Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS
Va poi posta attenzione ad un aspetto di particolare interesse per gli operatori, specialmente negli ultimi tempi. L’invio del modello EAS non è infatti altresì richiesto agli enti:
- che si iscrivono nel Registro unico del Terzo settore (RUNTS);
- e che assumono la qualifica di Ente del Terzo settore (ETS).
Per essi è lo stesso Codice del Terzo settore ad escluderne espressamente l’obbligo, disponendo che gli ETS non sono comunque tenuti alla presentazione del modello EAS.
In proposito va fatta attenzione sul fatto che il D.Lgs 117/2017 non subordina l’efficacia di tale ultima disposizione al momento in cui diverranno operative le nuove misure fiscali del Codice del Terzo settore: pertanto, posto che non vi sono previsioni contrarie, per i soggetti che in precedenza erano tenuti alla presentazione dell’EAS l’adempimento dovrebbe venire meno a seguito dell’ingresso nel RUNTS.
Ad ogni modo, auspicando chiarimenti sul punto e nell’attesa che le procedure di iscrizione al Registro vengano perfezionate, può comunque risultare opportuno presentare il modello (entro il prossimo 31/03) per le variazioni dei dati che in precedenza rendevano obbligatoria la comunicazione.
Modalità di invio
Il modello EAS, prelevabile gratuitamente dal sito www.agenziaentrate.gov.it, deve essere trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato. In quest’ultimo caso, l’incaricato rilascia al contribuente un esemplare del modello trasmesso e una copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate. È possibile utilizzare il software messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, chiamato “Modello EAS”.
Remissione in bonis
In risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-09617 del 29.09.2016, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il termine per la presentazione del modello EAS non è perentorio.
Pertanto la presentazione oltre i termini esclude l'applicazione del regime di favore solo per le attività precedenti la data di presentazione del modello.
Risulta invece possibile applicare il regime agevolativo alle operazioni compiute successivamente alla presentazione di detto modello.
La presentazione oltre i termini del modello EAS è comunque sanabile con la c.d. “remissione in bonis”, l'istituto che permette ai contribuenti – in possesso dei requisiti sostanziali previsti per l'accesso a determinati regimi di favore – di non perdere i benefici, in caso di:
- errori formali, oppure di
- ritardi,
nell'invio di comunicazioni/attestazioni.
In questo caso, per poter sanare la tardata presentazione del modello, il contribuente deve:
- inviare la comunicazione;
- versare “contestualmente” la sanzione (non compensabile) pari a € 250 utilizzando il mod. F24, con
- codice tributo “8114” ,e
- indicando come “anno di riferimento” quello per cui si effettua il versamento;
entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, da intendere, secondo quanto specificato dalla stessa Agenzia come:
“la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento …”. |