Quota 100 è un sistema per l'accesso alla pensione che permette di anticipare l' uscita dal lavoro al momento in cui la somma tra l'età del lavoratore e il numero di anni di contributi accreditati è 100; ad esempio 60 anni di età e 40 di contributi o 61 anni di età e 39 di contributi. Il sistema era presente in passato ed è stato abolito dalla riforma Fornero nel 2012.
Il provvedimento del Governo Conte 1 che prevede Quota 100 in forma sperimentale dal 2019 al 2021 era stato istituito con il decreto-legge n. 4 del 28.1.2019, all'art. 14
Quota 100, nella forma in vigore fino al 31.12.2021, non dà la possibilità di scegliere tra le diverse combinazioni per raggiungere la somma 100, in quanto sarebbe stata troppo costosa per il sistema previdenziale. E' stata quindi fissata l'età minima di 62 anni e 38 di contributi.
Ricordiamo che le regole ordinarie per il pensionamento anticipato ( secondo la legge Fornero) oggi richiedono 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne (67 anni invece è il requisito per la pensione di vecchiaia).
Il regime di Quota 100 è stato sostituito con le legge di bilancio 2022 ( legge 234 2021 ) per garantire un minimo di gradualità nel passaggio per i soggetti vicina al pensionamento, con Quota 102, che consente l'uscita anticipata dal lavoro a 64 anni di età e 38 di contribuzione.
Quota 100: requisiti anagrafici e contributivi – Esclusioni
Secondo l'art. 14 del decreto legge 4-2019 la pensione con quota 100 puo' essere richiesta da chi ha maturato 62 anni di età e 38 di contributi entro il 2021.
Il pensionamento potrà avvenire anche dopo il 31.12.2021.
Per il requisito di 62 anni non si applicheranno fino al 31 dicembre 2026 gli adeguamenti automatici alla speranza di vita (legge 30 luglio 2010, n. 122).
Sono esclusi coloro che già beneficiano di un trattamento pensionistico o che hanno richiesto un altro sistema di pensionamento anticipato come l'isopensione o forme di esodo sostenuto da Fondi di Enti bilaterali (decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148).
Sono esclusi anche: personale militare Forze armate, delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, e personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e personale della Guardia di Finanza) .
I versamenti contributivi possono essere stati effettuati in tutte le gestioni INPS, quindi eventualmente utilizzando il cumulo gratuito di versamenti per periodi non coincidenti tra piu gestioni (assicurazione generale obbligoria dei lavoratori dipendenti, gestioni speciali dei lavoratori commercianti, artigiani e coltivatori diretti, Gestione Separata autonomi).
Sono esclusi contributi versati alle Casse ed enti previdenziali privati, ad esempio dei professionisti.
Ai fini del raggiungimento dei 38 anni sono validi tutti i tipi di contributi: Obbligatori, volontari, da riscatto, figurativi.
E' utilizzabile anche il cumulo contributivo tra varie gestioni di contributi esteri, versati in paesi paesi Ue, compresa la Svizzera e la Norvegia, oppure in Paesi extracomunitari legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (come Stati Uniti e Canada). La contribuzione estera non puo avvenire se realizzata in paesi esteri non convenzionati con l’Italia.la normativa comunitaria prevede un minimo di contribuzione di 52 settimane per il riconoscimento del cumulo contributivo.
Calcolo dell’assegno con Quota 100. Esempi di importo
Il decreto legge non prevedeva penalizzazioni nel calcolo della pensione con quota 100 ma inevitabilmente con l'uscita a 62 anni l'importo è inferiore a quello della regolare pensione di vecchiaia per il semplice fatto che mancano 5 anni di versamenti contributivi.
Inoltre l'assegno veniva calcolato con il sistema ordinario ovvero:
- per i periodi contributivi fino al 1995 incluso con metodo retributivo (collegato alla retribuzione che veniva percepita – piu favorevole9
- per i periodi contributivi dal 1996 con il metodo contributivo (collegato direttamente ai contributi versati con un coefficente piu alto al crescere dell'età – meno favorevole).
Un esempio pratico : per chi va in pensionei con 38 anni di contributi e ha iniziato a versare nel 1980, per 16 anni fino al 1995, il suo assegno è calcolatocon il metodo retributivo e per altri 22 (dal 1996 fino al 31.12.2018) con il sistema contributivo, che incide quindi maggiormente sul totale, per cui l' assegno risulterà penalizzato ulteriormente (si puo arrivare fino al 30%).
versamenti |
durata versamenti |
sistema di calcolo della pensione |
1980 fino a tutto il 1995 |
16 anni |
calcolo retributivo (media della retribuzione degli ultimi 5 o 10 anni moltiplicata per una aliquota decrescente |
dal 1996 al 2018 |
22 anni |
calcolo contributivo (contributi per coefficiente che sale con l'età) |
totale contributi |
38 anni |
pensione per la maggior parte è calcolata con sistema sfavorevole |
Si ricorda che sul sito dell'INPS è disponibile per gli iscritti alle gestioni INPS un simulatore di calcolo della propria pensione "La mia pensione futura" che consente inserendo i propri dati specifici di valutare la convenienza dell'uscita alle diverse età, anche con Quota 100. E' necessario per l'accesso lo SPID o CIE o CNS.
Le finestre di uscita dal lavoro e il limite di reddito – lavoro estero
Il decreto-legge prevedeva per le pensioni anticipate con Quota 100 le seguenti date di decorrenza del diritto al trattamento pensionistico:
lavoratori privati:
- 1 aprile 2019 per chi ha raggiunto i requisiti al 31.12.2018
- dopo 3 mesi dal momento di raggiungimento dei requisiti, per chi raggiunge quota 100 nel corso del 2019
lavoratori pubblici
- 1° Agosto 2019 per chi ha raggiunto i requisiti entro la data di entrata in vigore del decreto (29 gennaio 2019)
- dopo 6 mesi dal raggiungimento dei requisit, per chi raggiunge quota 100 dopo l'entrata in vigore del decreto.
inoltre la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi.
RAGGIUNGIMENTO REQUISITI |
DECORRENZA PENSIONE DIPENDENTI PRIVATI |
entro il 31 dicembre 2018 |
1 aprile 2019 |
dal 1 gennaio 2019 |
dopo 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti |
RAGGIUNGIMENTO REQUISITI |
DECORRENZA PENSIONE PUBBLICI DIPENDENTI |
entro la data di entrata in vigore del decreto 29.1.2019 |
dal 1 agosto 2019 |
dopo la data di entrata in vigore del decreto 29.1.2019 |
dopo 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti |
Quota 100 e TFR -TFS statali
Il decreto legge 4 2019 aveva anche previsto all'art. 23 per tutti i pensionati pubblici (non solo Quota 100) la possibilità di avere una parte del TFS, fino a 30.000 euro, in anticipo rispetto ai tempi ordinari che prevedono l'attesa del momento di maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Il finanziamento delle spese per gli interessi è quasi completamente a carico dello Stato.
Nel corso della conversione in legge il tetto massimo di importo anticipabile con il finanziamento agevolato è salito a 45mila euro.
Inoltre l'accesso a questa agevolazione era previsto anche per chi era già in pensione al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge 4 2019.
Quota 100: cumulabilità con altri redditi – Sentenza Corte Cost.
In tema di cumulabilità con i redditi da lavoro nella circolare 117 2019 del 21 agosto 2019 l'INPS aveva precisato che:
- i redditi non cumulabili sono quelli da lavoro dipendente , autonomo e d'impresa (comprese associazioni in partecipazione con apporto di lavoro, brevetti e diritti d'autore) collegati ad attività lavorativa svolta nel periodo in cui vige il divieto.
- i redditi da lavoro occasionale (ex art 2222 c.c. ) sono cumulabili fino al limite di 5000 euro annui (al lordo delle ritenute erariali e al netto dei contributi previdenziali)
I compensi da lavoro autonomo occasionale vanno conteggiati in relazione all'anno di percezione , quindi rilevano anche se vengono incassati prima della data di decorrenza della pensione o dopo il compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia.
I redditi che non rilevano invece sono i seguenti:
- indennità percepite dagli amministratori locali e, più in generale, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (cfr. la circolare n. 58/1998);
- redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro,
- compensi percepiti per l’esercizio della funzione sacerdotale a;
- indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace
- indennità percepite dai giudici onorari
- indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice tributario
- indennità sostitutiva del preavviso in quanto ha natura risarcitoria e non retributiva
- redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili
- indennità percepite per le trasferte e missioni fuori del territorio comunale, i rimborsi per spese di viaggio e di trasporto, spese di alloggio, spese di vitto che non concorrono a formare il reddito imponibile ai sensi del TUIR;
- indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, (cfr. la circolare n. 77 del 24 maggio 2019).
Il cumulo con redditi vietati comporta la sospensione del pagamento della pensione.
La verifica di eventuale percezione di redditi da lavoro incumulabili con la “pensione quota 100” avviene anche attraverso l'incrocio con i dati dell’Agenzia delle Entrate e di tutte le banche dati disponibili.
Incumulabilità con i redditi da lavoro: Sentenza corte costituzionale 24.11.2022
La Corte Costituzionale reso noto con il comunicato stampa del 5 ottobre 2022 in attesa della pubblicazione della sentenza , che il divieto di cumulo tra la pensione anticipata con Quota 100 e i redditi da lavoro, con la sola esclusione di quelli da lavoro autonomo occasionale fino a 5mila euro lordi annui , è costituzionalmente legittimo.
La questione era stata sollevata da un giudice del lavoro ma la Consulta ha risposto che non è fondata in quanto " le situazioni di cui si discute non sono comparabili. Il lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5mila euro lordi annui non dà luogo, infatti, a obbligo contributivo» e – aggiunge la Corte – la «preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato, che la disciplina del pensionamento anticipato Quota 100 impone, si giustifica perché la richiesta agevolata di uscire anticipatamente dal lavoro entrerebbe in netta contraddizione» con la prosecuzione di una prestazione di lavoro.
La sentenza n. 234 è stata pubblicata il 24 novembre 2022