Con l'approfondimento pubblicato il 27 giugno 2023 la Fondazione studi dei consulenti del lavoro analizza l'imminente riforma del lavoro sportivo d.lgs 36 2022. che dovrebbe entrare in vigore il primo luglio. Il documento ripercorre l'iter normativo, ancora in corso, che riguarda in particolare l'inquadramento degli sportivi dilettanti e il loro trattamento fiscale e previdenziale impattando in modo rilevante sull'attività delle decine di migliaia di ASD e SSD attivi sul territorio nazionale
Nella sua analisi la Fondazione valorizza alcuni aspetti ma evidenzia anche alcuni punti critici o dubbi per i quali si attende l'annunciato ulteriore decreto correttivo della riforma contenuta nel
Ma andiamo con ordine e vediamo di seguito i principali punti messi in evidenza dal documento dei Consulenti del lavoro.
Lavoratori sportivi chi sono? e quanti?
Il documento sottolinea innanzitutto che la platea degli interessati non sembra essere chiara neppure agli enti preposti, infatti secondo quanto riferisce il Ministro dello Sport:
- la riforma dovrebbe coinvolgere una platea di circa 500mila soggetti, in massima parte detentori di compensi inferiori a cinquemila euro all’anno, mentre
- il CONI riporta sul proprio sito un numero di 1,4 milioni di operatori del settore con 140mila fra ASD e SSD affiliate a uno o più organismi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
In ogni caso con la riforma sono considerati lavoratori sportivi: atleti, allenatori, tecnici,direttori di gara e tutti coloro che svolgono, dietro corrispettivo, mansioni necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva, individuate dai regolamenti tecnici dei singoli enti affiliati, con esclusione dei collaboratori amministrativo-gestionali .
I volontari che collaborano con ASD e SSD non possono percepire compensi ma solo rimborsi spese
Si specifica inoltre che l’attività sportiva può costituire oggetto di rapporto di lavoro subordinato oppure autonomo, anche nella
forma della collaborazione coordinata e continuativa, fatta salva l’applicazione dell’articolo 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 81/2015, che stabilisce la non applicazione della presunzione di subordinazione alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle Associazioni (ASD) e Società sportive dilettantistiche (SSD) affiliate alle Federazioni sportive nazionali (FSN), alle Discipline sportive associate (DSA) e agli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI
Nell’ambito del lavoro sportivo non è ammesso l’utilizzo del contratto di lavoro occasionale telematico PrestO (DL 50 2017).
Lavoro sportivo e contributi previdenziali
L'approfondimento dei CDL ricorda inoltre che la riforma ridefinisce il trattamento previdenziale dei compensi corrisposti ai lavoratori sportivi a seconda della tipologia di rapporto lavorativo intrattenuto.
Quindi tutti i lavoratori sportivi subordinati e autonomi a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico, saranno iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti dell’INPS, che assume ora la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi.
Le aliquote contributive per i subordinati si allineano a quelle degli altri lavoratori prevedendo
- aliquota IVS pari al 33%
- contributi per indennità NASpI, CUAF, Malattia e Maternità (4,97%) con massimale giornaliero pari ad €120
Per i consulenti è invece da escludersi la contribuzione al Fondo di Garanzia TFR (0,20%), così come quella al Fondo d’Integrazione Salariale (FIS).
la contribuzione aggiuntiva NASpI pari all’1,40% non si applica nei contratti a tempo determinato mentre la contribuzione di malattia e Non è dovuto il ticket di ingresso NASpI in caso di licenziamento.
Fino a 5.000 euro il reddito non è soggetto a contribuzione previdenziale
Sulla parte eccedente, l’aliquota totale per i co.co.co. (per due terzi a carico del committente e un terzo a carico del collaboratore) sarà pari al 25% + 2,03% di contributi minori “assistenziali”, mentre per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l'aliquota resta al 24%.
Da ricordare anche che si prevede una ulteriore agevolazione fino al 31/12/2027 per cui base imponibile è ridotta del 50%.
Anche i collaboratori con mansioni di carattere amministrativo-gestionale, soggetti alle aliquote ordinarie della Gestione separata (35,03% / 24%), godranno della medesima agevolazione sia in fatto di soglia di esenzione fino a 5.000 euro che – fino al 31/12/2027 – dell’abbattimento del 50% dell’imponibile previdenziale.
Il documento sottolinea che : non è ancora stato precisato se i compensi percepiti dai collaboratori nel settore dilettantistico nel primo semestre del 2023 facciano cumulo con quanto verrà da essi percepito a partire dal 1° luglio 2023, ai fini della soglia dei 5.000 euro di esenzione contributiva.
Si attendono chiarimenti su questo e anche sul fatto che tale soglia rimanga separata e distinta dal limite di 5.000 euro, previsto per prestatori di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 Codice civile ai fini dell'iscrizioine alla Gestione separata INPS.
Lavoro sportivo e assicurazione INAIL
I lavoratori subordinati sportivi sono sottoposti a obbligo assicurativo INAIL anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche.
La Fondazione Studi rimarca che sarà necessario prevedere una differenziazione delle tariffe di premio, sulla base delle caratteristiche insite in ogni attività, che hanno livelli di esposizione al rischio assai differenti fra loro ( si porta l'esempio del diverso livello di rischio tra gioco degli scacchi e paracadutismo ).
Adempimenti datori di lavoro sportivo
La riforma dello sport prevede anche per i collaboratori del settore dilettantistico che la tenuta del Libro unico del lavoro (art. 28) e la trasmissione della comunicazione mensile all’INPS dei dati retributivi e contributi (modello UniEMens, art. 35 co.8- quinquies) si possano facoltativamente espletare anche tramite le funzionalità telematiche del RAS,
Secondo il D.P.C.M. o Decreto Interministeriale fra Sport e Ministero del Lavoro atteso entro il 1 luglio si prevede inoltre che l’iscrizione al LUL possa avvenire in un’unica soluzione, entro la fine di ciascun anno in cui la prestazione si è svolta, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.
I Consulenti ritengono che nel silenzio della norma,l ’operatività al RAS in riferimento all’inserimento dei dati per la tenuta del LUL, nonché per gli invii degli UniLav, sarà riservata ai datori di lavoro e agli intermediari riconosciuti ex L. n. 12/1979. L’art. 28 comma 4 già nella sua versione originaria precisava, inoltre, che solo nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000 non vi sarà obbligo tassativo di emissione del prospetto paga.
Per ulteriori dettagli vedi QUI IL TESTO INTEGRALE DELL'APPROFONDIMENTO