Nella dichiarazione dei redditi 2024, periodo d'imposta 2023, sono deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo, i versamenti periodici, con esclusione delle somme corrisposte in una unica soluzione, effettuati al coniuge, anche se residente all’estero, a seguito di:
- separazione legale ed effettiva,
- scioglimento o annullamento del matrimonio,
- cessazione degli effetti civili del matrimonio,
nella misura indicata
- nel provvedimento dell’autorità giudiziaria,
- nell'accordo raggiunto, a seguito della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati o dinanzi all’Ufficiale dello stato civile, di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Come specificato nella Circolare AdE n 15/2023 se la somma indicata nel provvedimento è comprensiva anche della quota relativa al mantenimento dei figli, salva diversa indicazione, si considera destinata al mantenimento di questi ultimi il 50 per cento della somma, indipendentemente dal numero dei figli (art. 3 del DPR n. 42 del 1988).
La quota parte destinata al mantenimento dei figli non è deducibile dal coniuge che la corrisponde.
Le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento Istat sono deducibili solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda espressamente un criterio di adeguamento automatico dell’assegno dovuto all’altro coniuge.
Resta esclusa, quindi, la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell’assegno di mantenimento.
Gli assegni alimentari periodici corrisposti dal contribuente all’ex coniuge, tramite trattenute sulle rate di pensione, sono deducibili anche qualora tali importi siano utilizzati dal contribuente in compensazione di un credito vantato nei confronti dell’ex coniuge per somme eccedenti il dovuto che sono state versate in suo favore.
Sono, altresì, deducibili le somme pagate a titolo di arretrati che, anche se versate in unica soluzione, costituiscono una integrazione degli assegni periodici corrisposti in anni precedenti e, pertanto, sono a questi ultimi assimilati.
È deducibile anche il cd “contributo casa”, ovvero le somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato che siano disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente.
La quantificazione del “contributo casa”, se non stabilito direttamente dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, può essere determinato "per relationem" qualora il provvedimento preveda, ad esempio, l’obbligo di pagamento dell’importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all’immobile a disposizione dell’ex coniuge.
Nel caso in cui dette somme riguardino l’immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute.
Inoltre, devono ritenersi deducibili le somme corrisposte in sostituzione dell’assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo intestato all’ex coniuge nel caso in cui, dalla sentenza di separazione, risulti che l’altro coniuge non abbia rinunciato all’assegno di mantenimento.
Attenzione invece al fatto che la deduzione NON spetta per:
- le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato o divorziato,
- l’assegno corrisposto al coniuge, qualificato dal provvedimento dell’autorità giudiziaria nella forma dell’una tantum, anche se il relativo pagamento avviene in maniera rateizzata. In tal caso, la rateizzazione del pagamento costituisce solo una diversa modalità di liquidazione dell’importo pattuito tra le parti il quale mantiene, comunque, la caratteristica di dare risoluzione definitiva ad ogni rapporto tra i coniugi e non va quindi confuso con la corresponsione periodica dell’assegno, il cui importo è invece rivedibile nel tempo,
- le somme corrisposte dal coniuge a titolo di quota di mutuo versata in sostituzione dell’assegno di mantenimento, nel caso in cui l’altro coniuge abbia comunque rinunciato all’assegno di mantenimento.
DOVE INDICARE L'ONERE DEDUCIBILE: ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE |
MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE 2024: QUADRO RP – SEZIONE II – RIGO RP22 |
MODELLO 730/2024: QUADRO E – SEZIONE II – RIGO E22 |
Documentazione da controllare e conservare
TIPOLOGIA | DOCUMENTI |
Assegno periodico corrisposto al coniuge | Per prendere visione della somma riportata sull’atto e, se previsto, la rivalutazione di tale importo: – sentenza di separazione o divorzio; – accordo autorizzato dall’autorità giudiziaria di cui all’art. 6 del d.l. n. 132 del 2014; – accordo e conferma dell’accordo di cui all’art. 12 del d.l. n. 132/2014; – bonifici ovvero ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito la somma per verificare gli importi effettivamente versati o dal contratto d’affitto o dalla documentazione da cui risulti l’importo delle spese condominiali, nonché dalla documentazione comprovante l’avvenuto versamento. |