La recente legge di bilancio 2022 ha modificato nuovamente il vecchio " Bonus Renzi" ( dal 2020 ridefinito ufficialmente trattamento integrativo) ovvero il credito irpef riconosciuto direttamene in busta paga ai lavoratori dipendenti con reddito inferiore ad una certa soglia da parte dei datori di lavoro.
La novità fa parte della complessiva riforma fiscale che prevede:
- nuove aliquote e scaglioni IRPEF
- abolizione e rimodulazione di detrazioni e
- eliminazione dell'IRAP per alcuni soggetti
realizzata dalla legge di bilancio 2022 n. 234 2021.
Rivediamo nei paragrafi che seguono l'evoluzione della misura per i lavoratori dipendenti e i pensionati e vediamo le regole attuali dettate recentemente dall'Agenzia con la circolare 4 E del 18 febbraio 2022 con esempi e gli specifici adempimenti richiesti al datore di lavoro per l'erogazione in busta paga e il recupero dall'amministrazione finanziaria.
Bonus Renzi e trattamento integrativo 2020/21
Il bonus Irpef 80 euro, detto anche " Bonus Renzi" era stato introdotto dal Governo Renzi in via temporanea con l'art. 1 del D.L. n. 66/2014 dal maggio 2014 a dicembre 2014, ed era poi divenuto "strutturale", grazie alla Legge di Stabilità 2015 . Il bonus consisteva in un credito Irpef che il datore di lavoro riconosceva in busta paga ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a € 26.000.
Con la legge di bilancio 2020 il bonus è stato denominato " trattamento integrativo" , aumentato a 100 euro mensili e riservato ai redditi fino a 28mila euro.
E’ stato inoltre affiancato da un'altra misura per i redditi leggermente piu alti definita “Ulteriore detrazione” .
Questa spettava con importi differenziati con un massimo di 80 euro mensili per i redditi oltre i 28mila euro,e progressivamentente decrescente fino a zero per i soggetti con reddito oltre la soglia di 40mila euro. Questa norma sulla ulteriore detrazione è stata abrogata.
L’Agenzia aveva fornito i chiarimenti con la circolare del 14 dicembre 2020, n. 29/E.
Trattamento integrativo Bonus 100 euro da gennaio 2022: a chi spetta
Come anticipato, l’articolo 1, comma 3, della legge di bilancio 2022 ha ridotto da 28.000 euro a 15.000 euro la soglia di reddito complessivo per ottenere il BONUS IRPEF DI 100 EURO da parte dei percettori di ireddito di lavoro dipendente e assimilati,con le stesse modalità di calcolo e requisiti
In particolare il trattamento integrativo è riconosciuto:
- se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro e
- se la somma di determinate detrazioni (per carichi di famiglia, per reddito da lavoro dipendente e assimilati, per interessi passivi su prestiti o mutui contratti entro il 2021, per le rate relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 riferite a spese sanitarie, interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edificiè superiore all’imposta lorda
L'importo del bonus , al massimo pari a 1.200 euro, corrisponde alla differenza tra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda.
Nello specifico per il calcolo va tenuto conto delle seguenti detrazioni per l’anno d’imposta 2022,
a) detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12 del TUIR);
b) detrazioni per lavoro dipendente e assimilati (articolo 13, comma 1, del TUIR);
c) detrazioni per interessi passivi su prestiti o mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2021 (articolo 15, comma 1, lettera a), del TUIR)
d) detrazioni per interessi passivi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 per l’acquisto o la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale
e) detrazioni per spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data (articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR)
f) detrazioni per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute fino al 31 dicembre 2021
g) tutte le detrazioni previste da altre disposizioni normative relative a spese sostenute e rateizzate fino al 31 dicembre 2021
ATTENZIONE L’imposta lorda va determinata secondo le regole ordinarie e non sui soli redditi da lavoro dipendente e assimilati
Per la verifica della “incapienza” dell’imposta lorda rispetto alle detrazioni previste dall’articolo 1, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 3 del 2020, è necessario fare riferimento all’imposta lorda relativa all’anno d’imposta in corso ( 2022), diminuita delle detrazioni.
Bonus 100 euro: adempimenti dei sostituti d’imposta e dei lavoratori
il trattamento integrativo, spiega l'Agenzia va riconosciuto dai sostituti d’imposta in via automatica, senza attendere la richiesta da parte dei lavoratori, direttamente nelle buste paga a partire dal gennaio 2022 e verificandone in sede di conguaglio la relativa spettanza.
I sostituti d’imposta devono determinare la spettanza del trattamento integrativo e il relativo importo sulla base dei dati a loro disposizione, più precisamente, in base:
- al reddito previsionale relativo all’anno in corso e
- alla “capienza” ed alla “incapienza”, come sopra descritte, relative all’anno in corso sulla base delle detrazioni a lui note (ex articoli 12 e 13, commi 1 e 1.1, del TUIR)
L’eventuale conguaglio definitivo va effettuato in sede di dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore
I lavoratori sono tenuti a comunicare redditi provenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno di riferimento.
OPZIONE PER LA NON APPLICAZIONE DEL BONUS IRPEF
Il dipendente può richiedere al sostituto di non procedere all’erogazione del Bonus IRPEF , ad esempio, se disponendo di altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, possa ragionevolmente presumere di non avere diritto al trattamento integrativo in esame;
in tal caso, il sostituto d’imposta può recuperare il Bonus IRPEF eventualmente già erogato, nei periodi di paga successivi entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto di lavoro.
L’importo del trattamento integrativo va ndicato nella Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CU)
Il recupero del relativo importo se superiore a 60 euro va effettuato in otto rate di pari ammontare
ATTENZIONE, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta deve recuperare i benefici fiscali non spettanti in un’unica soluzione, indipendentemente dall’importo. In caso di incapienza della retribuzioni l’ «importo che al termine del periodo d’imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all’interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell’anno successivo».
I sostituti d’imposta compensano il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo con le modalità già chiarite con la circolare n. 29/E del 2020.
Bonus Irpef 2022: esempi di calcolo
Questi gli esempi pratici di calcolo forniti dall’ Agenzia sull'applicazione del nuovo Bonus 100 euro
ESEMPIO N. 1
lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato – 365 gg. | reddito : 14mila euro |
capienza rispetto alle detrazioni rispettata in quanto: | detrazione da lavoro dipendente = 1880 euro imposta netta = 1340 euro |
trattamento integrativo = 1200 euro |
ESEMPIO N. 2
contribuente con:
|
reddito complessivo = 25 mila euro |
Detrazioni :
|
|
capienza imposta lavoro dipendente -detrazioni (imposta maggiore delle detrazioni ) rispettata in quanto : |
imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente = 3.970 euro detrazione da lavoro dipendente spettante= 2.825 euro, l’imposta netta sui predetti redditi è pari a 1.145 euro |
incapienza imposta lorda -detrazioni ( l'imposta lorda deve essere minore delle detrazioni ) è rispettata in quanto | • imposta lorda= 5720 euro; • detrazioni lavoro dipendente = 2.185 euro; • detrazioni per carichi di famiglia, = 690 euro; detrazioni per interessi passivi di mutuo agrario (1.500 x 19/100)= 760 euro; • seconda rata di detrazione bonus edilizi= 3.000 euro; • totale detrazioni, pari a 6.635 euro. differenza fra imposta lorda e detrazioni è, pari a -915 euro |
trattamento integrativo = 915 euro | |
se la differenza tra imposta lorda e detrazioni fosse stata di 1.400 euro, il trattamento integrativo sarebbe stato di 1.200 euro, limite massimo |