Il pagamento del canone di locazione per l’abitazione principale è considerato dal legislatore un onere meritevole di agevolazione fiscale.
Per questo motivo, in sede di dichiarazione dei redditi, sono previste delle detrazioni per gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale, che vengono riconosciute e graduate in relazione all’ammontare del reddito complessivo (aumentato del reddito dei fabbricati locati assoggettati alla cedolare secca).
In linea generale, l’agevolazione è limitata ai titolari di redditi fino ai 30.987,41 euro, ma riguarda tutti i contratti
stipulati per l’abitazione principale, ed è riconosciuta per tutte le tipologie e le durate del contratto, compresi i contratti di durata transitoria che rientrano nella categoria dei contratti a canone concordato.
La detrazione è definita in misura fissa che varia in base al reddito
dell'inquilino e alla tipologia contratto.
Vediamo nel dettaglio quali sono gli importi delle detrazioni spettanti agli inquilini di adibiti ad abitazione principale.
Dichiarazioni 2023: importi detrazioni per canoni di locazione
Abbiamo detto che in sede di dichiarazione dei redditi (730/2023 o Redditi PF 2023), i locatari di immobili adibiti ad abitazione principale, possono usufruire di una detrazione, in virtù del contratto di locazione, riconosciuta e graduata in relazione all’ammontare del reddito complessivo dell'affittuario (aumentato del reddito dei fabbricati locati assoggettati alla cedolare secca). In particolare, le detrazioni previste dal legislatore per i suddetti contribuenti sono:
- Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale
- Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale
- Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti per l’abitazione principale
- Detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro (da indicare nel rigo E72) .
Le detrazioni non sono cumulabili, ma il contribuente ha la facoltà di scegliere quella a lui più favorevole. Se, invece, nel corso dell’anno il contribuente si trova in situazioni diverse, può beneficiare di più detrazioni.
Come evidenziato nelle istruzioni del Modello di dichiarazione 730/2023 (anno di imposta 2022) dell'Agenzia delle Entrate, per poter usufruire delle suddette detrazioni è necessario compilare la Sezione V – (righi da E71 a E72) a seconda della tipologia.
e sono riconosciute secondo i seguenti importi, così riepilogati:
RIGO
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CODICE DETRAZIONE
(da indicare in colonna 1 – Tipologia) |
DETRAZIONE (*)
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E71 | 1 Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale |
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2 Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale |
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4 Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti per l’abitazione principale |
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E72 | Detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro |
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(*) Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. |
Nel Modello Redditi PF 2023 è necessario compilare il Rigo RP71 (inserendo i rispettivi codici 1, 2 o 4 a seconda della tipologia) o il Rigo RP72.
Dichiarazioni 2023: detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale
Per i contratti di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti stipulati o rinnovati è prevista la seguente detrazione ai fini Irpef:
- 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non superiore a 30.987,41 euro.
Dichiarazioni 2023: detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati in regime convenzionale
Nei contratti a canone concordato, dove il contribuente è intestatario di contratto di locazione stipulato ai sensi della L. n 431 del 9 dicembre 1998, è prevista una detrazione d’imposta di:
- 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 ma non superiore a 30.987,41 euro.
- Nessuna detrazione se il reddito è superiore a 30.987,41
Si ricorda che per fruire di tale agevolazione, nel caso di contratti di locazione a canone concordato “non assistiti” occorre verificare la necessità dell’attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo Territoriale.
Dichiarazioni 2023: detrazione per gli inquilini di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti
Per i contratti stipulati con giovani di età compresa tra i 20 anni e i 31 anni non compiuti, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 43, per l’unità immobiliare o per una porzione di essa da destinare a propria residenza purché il contratto sia stipulato prima del compimento del trentunesimo anno d'età, è prevista, in sede della dichiarazione dei redditi, una detrazione pari al 20% del canone di locazione, se il reddito complessivo non è superiore a 15.493,71 euro, e fino ad un massimo di 2.000 euro. Non può essere inferiore a 991,60 euro.
La detrazione spetta solo fino all'anno d'imposta in cui si sono compiuti i 31 anni. Se i 31 anni sono compiuti il 1° gennaio 2022, per il 2022 la detrazione non spetta. Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte dell’anno in cui si intende fruire della detrazione.
La detrazione spetta per i primi 4 anni dalla stipula del contratto. Ad esempio, se il contratto è stato stipulato nel 2022 la detrazione può essere fruita fino al 2025.
La condizione per fruire dell’agevolazione è che l’immobile in questione sia diverso dall'abitazione principale dei genitori del giovane intestatario del contratto o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.
Il requisito dell'età è soddisfatto qualora ricorra anche per una parte del periodo d'imposta in cui si intende fruire della detrazione.
L'importo deve essere indicato nel modello 730/2023 (anno di imposta 2022) al rigo E71 con il codice 4.
Dichiarazioni 2023: detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro
Nelle dichiarazioni dei redditi sono previste detrazioni anche a favore dei lavoratori dipendenti, che per motivi di lavoro:
- trasferiscono la propria residenza nel comune del lavoro o limitrofo;
- il nuovo comune di trovi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque fuori dalla propria regione;
- la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di 3 anni dalla richiesta della detrazione.
La detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza.Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2020, si può beneficiare della detrazione per gli anni d’imposta 2020, 2021 e 2022.
Attenzione va prestata al fatto che la detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Inoltre, se il contribuente, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dall’anno d’imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.
Tale detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza e spetta nella misura
- di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro.
- di 495,80 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro.
Nel modello dichiarativo 730/2023 deve essere indicata nel rigo E72
Dichiarazioni 2023: detrazioni per studenti fuori sede
E' utile infine ricordare che è prevista una detrazione Irpef anche per gli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università che stipulano o rinnovano un contratto di locazione ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.
La detrazione spetta anche per i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e coope rative.
È un’agevolazione che prevede la detrazione del 19% delle spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, calcolata su un importo massimo di 2.633,00 euro, e può beneficiarne sia lo studente che il familiare di cui lo stesso risulta fiscalmente a carico.
Per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata:
- in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente
- e comunque in una Provincia diversa
- oppure nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni.
Tale detrazione va indicata nel modello 730/2023 nei righi E8-E10 con il codice 18.
Si ricorda che dall’anno d’imposta 2020, la detrazione d’imposta per questa spesa varia in base all’importo del reddito complessivo:
- spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro,
- in caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.
Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.