Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2026 il Decreto del 13 gennaio 2026, che introduce rilevanti modifiche al DM 15 settembre 2020, n. 106, recante la disciplina operativa del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Il decreto 2026 ha natura modificativa e integrativa del DM 106/2020, che disciplina:
- le procedure di iscrizione e cancellazione degli enti;
- il deposito degli atti;
- la gestione e conservazione del Registro;
- le modalità di comunicazione con il Registro imprese.
Le modifiche si rendono necessarie per l’adeguamento alle novità normative introdotte tra il 2024 e il 2025, per il miglioramento dell’interoperabilità digitale e per una semplificazione delle procedure per gli enti del Terzo settore (ETS).
Le principali novità riguardano:
- digitalizzazione delle comunicazioni, con l’articolo 4 infatti viene modificato l’art. 6 del DM 106/2020, introducendo il principio secondo cui le comunicazioni degli uffici RUNTS agli enti del Terzo settore devono avvenire prioritariamente tramite il sistema informatico. Si tratta di una disposizione che rafforza la digitalizzazione dei procedimenti e la gestione telematica delle interlocuzioni.
- semplificazione delle procedure di iscrizione (art. 5 e 7);
- aggiornamento degli obblighi di deposito (art. 14);
- nuova disciplina della cancellazione (artt. 17-19);
- rafforzamento della pubblicità degli atti (art. 21).
Viene previsto anche l’aggiornamento degli allegati tecnici al DM 106/2020 tramite successivi decreti direttoriali, per adeguarli alle nuove disposizioni e al sistema informatico del RUNTS.
Vediamo brevemente alcune delle modifiche apportate.
Nuove regole per l’iscrizione e la gestione delle variazioni e trasferimenti
Le modifiche in materia di iscrizione sono contenute principalmente nell’articolo 5, che interviene sull’art. 8 del DM 106/2020.
Tra le novità più operative si segnala l’introduzione della possibilità di delegare la presentazione dell’istanza di iscrizione. In particolare:
- i soggetti richiedenti possono conferire delega a un terzo;
- la delega è gestita direttamente tramite il sistema informatico;
- il documento di delega viene automaticamente allegato all’istanza.
Viene inoltre chiarito che:
- la domanda può essere presentata anche da un delegato del legale rappresentante;
- sono aggiornati alcuni dati obbligatori (es. PEC, contatti, informazioni per uso interno dell’ufficio).
Modifiche alla gestione delle variazioni e trasferimenti
L’articolo 3 modifica l’art. 5 del DM 106/2020, disciplinando il caso di trasferimento della sede. È previsto che:
- l’ufficio competente diventa quello della nuova sede;
- il trasferimento è gestito tramite comunicazioni tra uffici RUNTS;
- l’ente riceve comunicazione dell’avvenuto cambio di competenza.
La modifica chiarisce e semplifica i passaggi amministrativi, evitando duplicazioni o incertezze operative.
Aggiornamento degli obblighi di deposito e comunicazione
L’articolo 14 interviene sull’art. 20 del DM 106/2020, introducendo importanti novità sugli obblighi di deposito. Tra le principali modifiche:
- ampliamento dei documenti da depositare (inclusi bilanci sociali e relazioni degli organi di controllo);
- introduzione di nuove informazioni (es. adesione ad enti associativi);
- aggiornamento dei termini per il deposito e per le variazioni.
In primo luogo, viene ampliato il contenuto dei documenti da depositare, includendo, accanto al bilancio sociale, anche le relazioni dell’organo di controllo e del revisore, nonché, per le fondazioni, la delibera di approvazione.
Viene inoltre previsto l’obbligo di comunicare nuove informazioni, come l’eventuale adesione sopravvenuta a enti associativi, e chiarito che anche il riacquisto della natura non commerciale deve essere oggetto di comunicazione.
Sul piano procedurale, si estende la possibilità di operare tramite delega anche per gli adempimenti successivi all’iscrizione e si coordinano le disposizioni con quelle del codice civile in materia di operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni e scissioni), il cui deposito deve avvenire secondo l’art. 42-bis c.c.
Particolarmente rilevante è la previsione secondo cui, per gli enti dotati di personalità giuridica, taluni atti acquistano efficacia solo con l’iscrizione nel RUNTS.
Infine, vengono precisati i termini:
- i documenti di bilancio devono essere depositati annualmente nei termini del Codice del Terzo settore,
- mentre le altre variazioni devono essere comunicate entro 30 giorni.
Restano inoltre obblighi di aggiornamento periodico per specifici dati (come quelli associativi), con ulteriori adempimenti in caso di perdita dei requisiti per la qualifica.
Novità sulla cancellazione e devoluzione del patrimonio
Le modifiche alla cancellazione dal RUNTS sono contenute negli:
- articolo 17, che introduce nuove ipotesi di cancellazione (es. istanza con delibera di scioglimento);
- articolo 18, che aggiorna il procedimento di cancellazione;
- articolo 19, che riforma in modo dettagliato la disciplina della devoluzione del patrimonio.
In particolare, vengono specificati:
- i documenti da allegare;
- gli obblighi informativi;
- le modalità di richiesta del parere sulla devoluzione.
Maggiore chiarezza su pubblicità e opponibilità degli atti
L’articolo 21 sostituisce l’art. 26 del DM 106/2020, ridefinendo la disciplina della pubblicità nel RUNTS. Viene stabilito che:
- atti e informazioni sono resi conoscibili ai terzi tramite pubblicazione;
- l’opponibilità decorre dalla pubblicazione nel Registro.
Adeguamenti per particolari categorie di enti
Numerose modifiche riguardano specifiche tipologie di enti, tra cui:
- fondazioni e comitati;
- enti con personalità giuridica;
- imprese sociali;
- reti associative.
Tra le innovazioni:
- semplificazioni per la documentazione patrimoniale;
- nuove regole per le migrazioni tra sezioni del RUNTS;
- coordinamento con il Registro imprese.
