Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025, il testo della Legge del 02.12.2025 n. 182, recante "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese".
La legge introduce un pacchetto di misure volte a snellire i procedimenti amministrativi, digitalizzare gli adempimenti e favorire lo sviluppo delle attività economiche. Gli interventi riguardano, tra l’altro, imprese e logistica (interscambio pallet), turismo e attività ricettive, trasporti e navigazione, oltre alla proroga della delega per il riordino della disciplina dei dehors.
Di seguito una breve sintesi delle principali disposizioni contenute nel testo.
Semplificazioni per le imprese e le attività economiche
Riduzione dei termini per l’autotutela amministrativa
L’articolo 1 modifica l’art. 21-nonies della legge 241/1990, riducendo da 12 a 6 mesi il termine entro cui la PA può procedere all’annullamento d’ufficio dei provvedimenti illegittimi.
Una misura che accelera la definizione dei procedimenti e riduce l’incertezza per imprese e contribuenti.
Riforma del sistema di interscambio dei pallet
L'articolo 2 riscrive l’intera disciplina introdotta nel 2022, definendo:
- ambito di applicazione limitato ai pallet standardizzati e interscambiabili;
- obbligo di restituzione dei pallet ricevuti, salvo vendita o cessione gratuita esplicitata nei documenti di trasporto;
- possibilità di utilizzare buoni pallet digitali, che diventeranno obbligatori dopo 24 mesi. Decorso tale termine “resta valido solo” il buono pallet in formato digitale;
- obbligo di pagamento, dopo 6 mesi, del valore medio di mercato dei pallet non restituiti;
- predisposizione di linee guida operative da parte delle associazioni di categoria, entro 6 mesi, d’intesa con i Sistemi-pallet.
La norma mira a favorire un sistema omogeneo e trasparente di scambio, con riduzione di contenziosi e inefficienze.
Altre semplificazioni “impresa/lavoro” introdotte nel Titolo I
Nel testo della legge pubblicata in GU entrano anche diverse misure ulteriori, tra cui:
- Apparecchi di accensione: soppressione di periodi dell’art. 3, settimo comma, DL 163/1971 (convertito).
- Immigrazione: aggiornamento criteri su idoneità alloggiativa (richiamo al DM Sanità 5 luglio 1975) e semplificazioni per dormitori stabili di cantiere/strutture ricettive; inoltre riduzione a 30 giorni del termine massimo per il nulla osta per particolari ingressi e soggiorni connessi a programmi di formazione nei Paesi di origine.
- Agricoltura di precisione: irrorazione aerea con UAS/droni ammessa in deroga e in via sperimentale per 3 anni, con SCIA e successivo decreto attuativo ministeriale (entro 90 giorni dall’entrata in vigore della disposizione).
- Autoriparazione: dopo corso di aggiornamento, invio di comunicazione alla Camera di commercio.
- Canone patrimoniale (insegne/targhe): esenzione fino a 5 mq di superficie complessiva per insegne/targhe che contraddistinguono sede o cantiere dell’attività.
Misure di semplificazione per il turismo e le attività ricettive
Professione di guida alpina
L’articolo 10 interviene sulla legge n. 6/1989, prevedendo:
- l’obbligo per chi si trasferisce in altra regione di integrare la formazione secondo la disciplina locale;
- formazione aggiuntiva obbligatoria per gli accompagnatori di media montagna che operano su terreni innevati.
Parcheggi a servizio delle strutture alberghiere
Con l’articolo 11, si facilita l’utilizzo temporaneo di porzioni di suolo pubblico come aree di parcheggio o zone carico/scarico bagagli.
Agevolazioni edilizie per il comparto turistico-ricettivo
L’articolo 12 prevede, per interventi avviati entro il 31 dicembre 2026, l’applicazione di regole richiamate dalla norma e introduce:
- vincolo decennale di destinazione d’uso;
- previsioni sul mutamento di destinazione;
- possibilità di convenzioni con gestori di parcheggi per mitigare l’impatto urbanistico.
Trasporti e servizi pubblici locali
Liberalizzazione dei servizi di linea non soggetti a obblighi di servizio
L’articolo 13 stabilisce che i servizi di trasporto pubblico di linea non rientranti nel regolamento europeo 1370/2007 siano svolti in regime di libera iniziativa privata, previa autorizzazione dell’ente competente.
Necessaria l’iscrizione al Registro elettronico nazionale degli operatori e il rispetto delle norme di sicurezza dei percorsi.
Navigazione: nuove competenze, digitalizzazione e riordino
Il capo III del disegno di legge introduce numerose innovazioni nel settore marittimo.
Competenze del comandante del porto
L’articolo 14 aggiorna le funzioni in materia di sicurezza della navigazione, degli ormeggi e della polizia del porto.
Esenzione dall’annotazione di imbarco e sbarco
L’articolo 15 consente, in determinati casi, l’esonero dall’annotazione di imbarco/sbarco del personale che opera su navi dello stesso armatore, introducendo l’uso digitale delle comunicazioni.
Riforma del contratto di arruolamento
L’articolo 16 digitalizza e chiarisce le modalità di stipula e annotazione dei contratti, abrogando l’art. 329 e modificando l’art. 103-bis del DL 18/2020.
Contratto del comandante anche da remoto
L’articolo 17 consente forme digitali per l’arruolamento quando l’armatore non è presente.
Riordino del servizio sanitario a bordo
L’articolo 18 delega al Governo l’adozione di un regolamento per definire:
- requisiti di medici e infermieri a bordo delle navi mercantili;
- caratteristiche dei locali sanitari, delle cabine di isolamento e degli ospedali di bordo.
Istituzione del consulente chimico di porto
Il nuovo art. 116-bis del Codice della Navigazione delinea un profilo professionale specifico, con:
- laurea magistrale in chimica, ingegneria chimica o discipline affini;
- iscrizione all’albo;
- tirocinio pratico annuale e prova finale.
Semplificazione e riordino della disciplina dei dehors
La legge interviene in modo significativo anche sulla disciplina dei dehors (strutture amovibili installate da bar, ristoranti e imprese commerciali per ampliare la superficie di somministrazione), prorogando ed estendendo la delega al Governo per il riordino organico delle norme riguardanti l’installazione di strutture amovibili su suolo pubblico da parte di imprese di somministrazione e attività ricettive.
In particolare, l’articolo 50 modifica l’articolo 26 della legge n. 193/2024, spostando dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale dovrà essere adottato il decreto legislativo volto a uniformare i criteri autorizzatori, paesaggistici ed edilizi per dehors e strutture analoghe.
La delega viene inoltre estesa alle imprese alberghiere, con l’obiettivo di garantire un quadro normativo omogeneo per tutte le attività che installano spazi esterni funzionali alla somministrazione o accoglienza.
Si stabilisce inoltre che i titoli già rilasciati per l’occupazione di suolo pubblico con strutture amovibili restano validi fino all’entrata in vigore del decreto di riordino e comunque non oltre il 30 giugno 2027, superando la precedente scadenza fissata al 31 dicembre 2025. Questa estensione garantisce una continuità operativa alle imprese, evitando soluzioni di discontinuità prima della definizione del nuovo quadro normativo.
Un’ulteriore modifica riguarda le procedure di regolarizzazione, eliminando il precedente limite di 90 giorni per la presentazione dell’istanza da parte degli operatori, e sostituito da un termine “congruo” che sarà specificato nel decreto attuativo. Infine, tra i nuovi principi direttivi della delega è inserito l’obbligo per il Governo di prevedere un adeguato lasso temporale per il ripristino dei luoghi in caso di diniego dell’autorizzazione paesaggistica, edilizia o culturale. Tale previsione mira a evitare impatti economici e organizzativi sproporzionati per gli operatori interessati.
Allegati: