Attivo dal 21 febbraio il portale per le iscrizione all'albo certificatori crediti ricerca e sviluppo (Decreto Direttoriale MIMIT).
In particolare dalle ore 12 di oggi le persone fisiche, imprese, università ed enti di ricerca in possesso dei requisiti tecnici, possono inviare la domanda di candidatura mediante la registrazione sulla piattaforma informatica predisposta dal MIMIT.
Per tutti i dettagli leggi anche: Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: via alle iscrizioni dal 21 febbraio
Cos'è l'albo certificatori crediti ricerca e sviluppo e chi può iscriversi? Ripercorriamo le norme in merito.
Albo Certificatori crediti ricerca e sviluppo: che cos'è
Pubblicato in GU n 258 del 4 novembre il DPCM del 15 settembre con disposizioni in materia di certificazione attestante la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione.
Il Ministro Urso aveva già annunciato il decreto all'atto della firma sottolineando che: "L’albo dei certificatori per conto delle imprese darà certezza sul fatto che le imprese abbiano diritto al credito d’imposta per ricerca e sviluppo".
Lo stesso Ministro aveva anche sottolineato che come soluzione transitoria, in vista dell’allineamento al debutto dell’albo è stata messa in campo la proroga del riversamento dei vecchi crediti d’imposta, con la possibilità quindi di decidere se restituire o meno le agevolazioni sfruttate senza aggravio di sanzioni o interessi fino al 30 giugno 2024.
Con il Decreto è istituito l'albo dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni.
L'albo è tenuto presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy, che, con decreto direttoriale, stabilisce, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità informatiche e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'albo, nonché le ulteriori regole e procedure per la verifica delle domande di iscrizione, la formazione, l'aggiornamento e la gestione dello stesso.
Albo Certificatori crediti ricerca e sviluppo: a certificazione
Il decreto prevede che, la certificazione può esser richiesta dai soggetti che abbiano effettuato o intendano effettuare investimenti in attività ammissibili ai fini del riconoscimento dei crediti d'imposta a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei suddetti crediti d'imposta non siano state già constatate con processo verbale o contestate con atto impositivo.
L'impresa che intende avvalersi della procedura di certificazione deve farne richiesta al Ministero delle imprese e del made in Italy, tramite l'apposito modello e secondo le modalità informatiche definiti con il decreto direttoriale di cui all'art. 2, comma 2, nel quale dovrà essere data indicazione del soggetto certificatore incaricato dall'impresa per l'esperimento delle attività di certificazione e della dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dello stesso.
La certificazione è rilasciata dal soggetto iscritto all'albo sulla base dei criteri e delle regole previsti negli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020, nonché in coerenza con le «Linee guida».
La certificazione deve comunque contenere, oltre alla sottoscrizione ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
- i) le informazioni concernenti le capacità organizzative e le competenze tecniche dell'impresa richiedente la certificazione o dei soggetti esterni a cui la ricerca è stata commissionata, al fine di attestarne l'adeguatezza rispetto all'attività effettuata o programmata;
- ii) la descrizione dei progetti o dei sotto progetti realizzati o in corso di realizzazione e delle diverse fasi inerenti agli stessi ovvero, nel caso degli investimenti non ancora effettuati, la descrizione dei progetti o sotto progetti da iniziare;
- iii) le motivazioni tecniche sulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità al credito d'imposta o il riconoscimento della maggiorazione di aliquota;
- iv) la dichiarazione, sotto la propria responsabilità da parte del soggetto certificatore nonché, nel caso delle società e degli enti di cui all'art. 2, commi 4 e 5, anche dei tecnici ed esperti valutatori che sottoscrivono la certificazione ai sensi del comma 6 del presente articolo, di non versare in situazioni di conflitto di interesse, derivanti anche da rapporti di coniugio o parentela entro il quarto grado, e, comunque, di non avere rapporti diretti o indiretti di partecipazione o cointeressenza nell'impresa certificata o comunque altri interessi economici ricollegabili agli investimenti nelle attività oggetto di certificazione o al soggetto che sottoscrive la relazione tecnica asseverata di cui all'art. 1, comma 206, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
- v) tutte le ulteriori informazioni e gli altri elementi descrittivi ritenuti utili dal soggetto certificatore per la completa rappresentazione della fattispecie agevolativa, in funzione delle attività di vigilanza da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy di cui al successivo art. 4 del presente decreto e per l'effettuazione dei controlli dell'Agenzia delle entrate sulla corretta applicazione del credito d'imposta ai sensi del comma 207 dell'art. 1 della citata legge n. 160 del 2019.
Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede, entro il 31 dicembre 2023, all'elaborazione e alla pubblicazione di «Linee guida» integrative per la corretta applicazione del credito d'imposta e al loro aggiornamento per tener conto dell'evoluzione della prassi interpretativa e delle eventuali modifiche normative sopravvenute.
Con le stesse «Linee guida» possono essere adottati schemi di certificazione riferiti alle diverse tipologie di investimenti e attività e ai diversi settori e comparti economici.
Albo Certificatori crediti ricerca e sviluppo: chi può iscriversi
Possono presentare domanda di iscrizione all'albo dei certificatori le persone fisiche, in possesso di titolo di laurea idoneo rispetto all'oggetto della certificazione, che dichiarino:
- a) di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati indicati nell'art. 94, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per i reati di cui al libro II, titolo VII, capo III ed all'art. 640, comma 1, del codice penale, nonché che non sussistano le condizioni di cui al comma 2 del predetto art. 94;
- b) di aver svolto, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda d'iscrizione, comprovate e idonee attività relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno quindici progetti, da indicare puntualmente nella domanda di iscrizione stessa con i relativi riferimenti che ne consentano l'individuazione, collegati all'erogazione di contributi e altre sovvenzioni relative alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione;
- c) i medesimi soggetti devono altresì dichiarare, al fine degli adempimenti di cui al comma 7, la pendenza, al momento della presentazione della domanda, di procedimenti per i reati richiamati alla lettera a), ovvero di atti impositivi anche non resisi definitivi dell'Amministrazione finanziaria, ricevuti nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000,00.
Possono altresì presentare domanda d'iscrizione all'albo dei certificatori le imprese svolgenti professionalmente servizi di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca, sviluppo e innovazione che, al momento della presentazione della domanda, soddisfino i requisiti di cui al comma 3 ed inoltre:
- a) abbiano sede legale o unità locale attiva sul territorio nazionale e siano iscritte al registro delle imprese;
- b) non siano sottoposte a procedura concorsuale e non si trovino in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente, fatta salva l'applicazione dell'art. 94, comma 5, lettera d) ultimo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- c) non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Possono, inoltre, presentare domanda di iscrizione all'albo dei certificatori, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 3 e di cui al comma 4, lettere a) e b), in quanto compatibili:
- a) i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2017, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) i centri di competenza ad alta specializzazione ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 29 gennaio 2018;
- c) i poli europei dell'innovazione digitale (EDIH e Seal of excellence) selezionati a valle delle call ristrette della Commissione europea e definiti all'art. 2, punto 5), del regolamento (UE) 694/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 che istituisce il Programma Europa digitale per il periodo 2021-2027 e abroga la decisione (UE) 2240/2015;
- d) le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.
E' fatto obbligo ai soggetti iscritti all'albo dei certificatori di comunicare alla Direzione generale competente ogni variazione relativa alle dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione, contestualmente al verificarsi della variazione medesima e comunque non oltre i successivi quindici giorni.
La perdita dei requisiti comporta la cancellazione dall'Albo dei certificatori. La cancellazione dall'albo può essere disposta anche per la mancata osservanza, da parte del soggetto certificatore, degli obblighi di cui ai commi 1 e 3, ultimo periodo, dell'art. 4, considerate l'entità la gravità, e la rilevanza degli inadempimenti.
La Direzione generale competente, nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza e controllo, esegue idonei controlli anche a campione sui soggetti iscritti al fine di verificare la permanenza dei requisiti.
Si ricorda che affinché il nuovo sistema entri in vigore occorro i seguenti passaggi:
- il visto della Corte dei Conti (indicato nel decreto in GU),
- la pubblicazione del Dpcm sulla GU (avvenuta in data 4.11.2023),
- un successivo decreto direttoriale con le modalità con cui chiedere l’iscrizione all’Albo,
- le Linee guida per la corretta applicazione del credito d’imposta.
Ad oggi non ci sono notizie certe in merito e la scadenza, da norma, per la pubblicazione dei decreti attuativi è il 17 febbraio.
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