Il codice natura TD20 serve per l'emissione di auto fattura per la regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art 6, Commi 8 e 9-bis, Dlgs n 471 del 1997 o art. 46, comma 5, dl n 331 del 1993)
Le Entrate nella guida sulle e-fatture e l'esterometro specificano come comportarsi nel caso di necessità di regolarizzazione.
Ricordiamo intanto che la fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea, in generale, solo per due aspetti:
- va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone,
- deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI).
Il SdI è una sorta di “postino” che svolge i seguenti compiti:
- verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali (art. 21 ovvero 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
- nonché l’indirizzo telematico (c.d. “codice destinatario” ovvero indirizzo PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura,
- controlla che la partita Iva del fornitore (c.d. cedente/prestatore) e la partita Iva ovvero il Codice Fiscale del cliente (c.d. cessionario/committente) siano esistenti.
In caso di esito positivo dei controlli precedenti, il Sistema di Interscambio consegna in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una “ricevuta di recapito”, a chi ha trasmesso la fattura la data e l’ora di consegna del documento.
In definitiva, quindi, i dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli stessi che si riportavano nelle fatture cartacee oltre all’indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura.
Ciò premesso vediamo come regolarizzare una fattura in cui il fornitore non abbia provveduto.
Autofattura per ritardo del fornitore: come regolarizzare
Nei casi riportati nell’articolo 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997, ossia di omessa fattura da parte del C/P committente/prestatore, di ricezione di una fattura irregolare, il C/C cedente, previo versamento dell’IVA , ove richiesto, deve emettere un’autofattura con tipologia “TipoDocumento” TD20, indicando:
- l’imponibile,
- la relativa imposta
- gli importi per i quali non si applica l’imposta.
Attenzione al fatto che, nell’autofattura dovrà indicare come C/P l’effettivo cedente o prestatore e come C/C sé stesso.
Le istruzioni ADE specificano che la rettifica di un’autofattura trasmessa con tipo documento TD20 in queste ipotesi può essere effettuata trasmettendo via SDI un nuovo TD20 indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere.
In questi casi, il documento rettificativo trasmesso assume la valenza di una nota di variazione ai fini IVA.
Nelle ipotesi di cui all’articolo 6, comma 9-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997, il C/C di un’operazione soggetta ad inversione contabile, nel caso di omessa fattura da parte del C/P o di ricezione di una fattura irregolare, deve emettere una fattura ai sensi dell’articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, o provvedere alla sua regolarizzazione, e all’assolvimento dell’imposta mediante inversione contabile e può farlo trasmettendo allo SDI:
- un tipo documento TD20, indicando l’imponibile e il sottocodice della Natura N6 relativo al tipo di operazione cui si riferisce l’autofattura. Nell’autofattura dovrà indicare come C/P l’effettivo cedente o prestatore e come C/C sé stesso;
- a seguire, un tipo documento TD16 con l’indicazione della relativa imposta.
La rettifica di un’autofattura trasmessa con tipo documento TD20 in queste ipotesi può essere effettuata trasmettendo i due documenti della medesima tipologia già trasmessi allo SDI (TD20 più TD16) nel caso di rettifica di imponibile e imposta oppure solo il TD16 nel caso di rettifica della sola imposta.
Attenzione il documento rettificativo trasmesso in questi casi assume la valenza di una nota di variazione ai fini IVA, indicando gli importi/l’importo con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere.