Con avviso il MIMIT informa del fatto che si apre il Bando Marchi Collettivi 2023.
Nel dettaglio, dal 27 dicembre 2023 e fino al 23 gennaio 2024:
- le associazioni rappresentative delle categorie,
- i consorzi di tutela di cui all’art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.128,
- e altri organismi di tipo associativo o cooperativo,
potranno presentare, al soggetto gestore Unioncamere, le domande per l’accesso alle agevolazioni, previste nella misura massima di 150.000,00 euro, a fronte di iniziative di promozione all’estero del marchio collettivo o di certificazione da realizzare entro i 6 mesi successivi alla concessione del finanziamento.
I criteri e le modalità di applicazione sono riportati nel decreto direttoriale 13 novembre 2023 e la modulistica è scaricabile dal sito dedicato www.marchicollettivi2023.it
Bando Marchi collettivi 2023: i beneficiari
Il Bando si rivolge a:
- Associazioni rappresentative delle categorie produttive
- consorzi di tutela di cui all’art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.128
- altri organismi di tipo associativo o cooperativo.
Bando Marchi collettivi 2023: cosa finanzia
Le agevolazioni sono concesse a fronte di iniziative di promozione all’estero del marchio collettivo o di certificazione.
In particolare, devono riguardare la realizzazione di almeno due tra le seguenti attività:
- Fiere e saloni internazionali
- Eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali
- Incontri bilaterali con associazioni estere
- Seminari in italia con operatori esteri e all’estero
- Azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso gdo e canali on-line
- Creazione di comunità virtuali a supporto del marchio.
L’agevolazione è concessa nella misura del 70% delle spese valutate ammissibili. L’importo massimo dell’agevolazione in favore di ciascun soggetto beneficiario non può superare 150.000,00 euro, a fronte di una o più domande di agevolazione aventi ad oggetto marchi collettivi o di certificazione differenti.
E’ possibile presentare una sola domanda di agevolazione per ciascun marchio collettivo o di certificazione registrato.
Non è possibile presentare una domanda per un importo di agevolazione inferiore a 20.000,00 euro.
Fermo restando l’importo totale dell’agevolazione concessa, l’importo delle agevolazioni per tipologia di INIZIATIVA potrà variare in sede di rendicontazione finale nella misura massima del 20% rispetto agli importi approvati dal soggetto gestore.
In ogni caso, non sarà possibile rendicontare INIZIATIVE diverse da quelle per le quali è stata concessa l’agevolazione.
L’importo dell’agevolazione, calcolata in via provvisoria al momento della concessione, sarà rideterminato a conclusione del progetto, prima dell’erogazione, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute. L’ammontare dell’agevolazione, così definitivamente determinata, non potrà essere superiore a quello individuato in via provvisoria.
In ogni caso, l’agevolazione non sarà erogata se il soggetto beneficiario non avrà sostenuto almeno il 30% delle spese valutate ammissibili in sede di concessione dell’agevolazione.
Bando Marchi collettivi 2023: presenta la domanda
Le domande di agevolazione relative al bando di cui al decreto direttoriale 13 novembre 2023 relativo alle agevolazioni per la promozione all’estero di marchi collettivi e di certificazione possono essere presentate a partire dalle ore 9.00 del giorno 27 dicembre 2023 e fino alle ore 18.00 del giorno 23 gennaio 2024.
Le domande devono essere trasmesse – a pena di inammissibilità – dall’indirizzo PEC del soggetto richiedente o dall’indirizzo PEC di un suo procuratore speciale al seguente indirizzo PEC: marchicollettivi2023@legalmail.it indicando nell’oggetto “AGEVOLAZIONI PER MARCHI COLLETTIVI/CERTIFICAZIONE”, complete di tutta la documentazione prevista dal
citato decreto direttoriale 13 novembre 2023.
I soggetti beneficiari di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazione devono, a pena di inammissibilità, essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
- a) avere sede legale in Italia;
- b) nel caso di associazioni riconosciute, essere iscritte al Registro delle Persone Giuridiche di cui al DPR 10 febbraio 2000 n. 361;
- c) non avere in corso procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
- d) non avere assunto delibere di scioglimento né di liquidazione ai sensi della disciplina vigente per ciascuna delle categorie di beneficiari di cui al comma 1;
- e) non essere destinatari di divieti, decadenze o sospensioni ai sensi dell’art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.);
- f) non essere sottoposti a procedure concorsuali, ove applicabili;
- g) essere iscritti al Registro delle Imprese e attivi, ove applicabile; h) di aver ottemperato agli obblighi di prevenzione dell’antiriciclaggio di cui al D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231, ove applicabile.