Con la Risposta a interpello n 43 del 20 febbraio le Entrate hanno replicato ad una Fondazione istante chiarendo il trattamento fiscale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota Iva agevolata del 10 per cento, di cui al n. 123 della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. 633 del 1972, delle attività spettacolistiche.
La Fondazione organizza un concerto in cui il pubblico assiste tramite visori a un’esibizione virtuale di un compositore defunto al pianoforte, con elementi artistici dinamici sincronizzati.
La Fondazione chiede se l’evento possa rientrare tra i “concerti strumentali” ai fini dell’aliquota IVA agevolata del 10% o se debba applicarsi l’aliquota ordinaria del 22%.
Vediamo la replica ADE.
Concerti virtuali: trattamento IVA quando manca l’esibizione dal vivo
La Fondazione è un soggetto organizzatore di un evento/concerto innovativo in realtà mista, creato da un defunto compositore e musicista, a cui il pubblico parteciperà con l'ausilio di visori che mostreranno il compositore in modalità virtuale, il quale si esibirà in concerto al pianoforte, all'interno di un auditorium, mentre elementi di arte dimensionale dinamica saranno sincronizzati con la musica e l'ambiente fisico della sala e con le luci di scena.
L'Istante chiede chiarimenti in merito alla corretta disciplina fiscale da applicare alla vendita e alla prevendita dei biglietti di accesso all'evento in oggetto, e, nello specifico, se l'evento/concerto possa configurarsi quale ''concerto strumentale'' di cui al n. 4) della Tabella C allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, con conseguente applicazione dell'aliquota Iva agevolata del 10 per cento, di cui al n. 123 della Tabella A, Parte III, allegata al medesimo d.P.R., oppure rientri nella definizione generica individuata dal punto numero 3 della tabella C allegata al d.P.R. 633 del 1972 e pertanto si debba applicare l'aliquota IVA ordinaria nella misura del 22%.
L’Agenzia chiarisce che per applicare l’aliquota IVA ridotta del 10% l’evento deve configurarsi come “spettacolo concertistico”, con specifiche condizioni:
- un luogo idoneo per l’ascolto del pubblico (teatri, sale concerto, auditorium),
- un programma prestabilito,
- un’esecuzione musicale dal vivo.
L’elemento essenziale mancante nel caso di specie è l’esecuzione dal vivo, sostituita da una rappresentazione virtuale e basi musicali preregistrate.
Poiché la normativa richiede la presenza fisica dell’esecutore per qualificare l’evento come concerto, l’Agenzia stabilisce
che l’aliquota IVA applicabile alla vendita dei biglietti è quella ordinaria del 22%
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