La società istante afferma di fungere da rappresentante fiscale in Italia per una società con sede legale nella Repubblica di San Marino. Riferisce inoltre che la società di san marino acquista beni all'interno della UE (senza compilare il documento di transito T2), tramite il suo rappresentante fiscale in Italia (i.e. lo stesso Istante), assoggettandoli regolarmente a IVA, mediante l'applicazione del meccanismo del reverse charge.
L'istante chiede se, in qualità di rappresentante fiscale, può cedere detti beni alla stessa, senza compilare il modello T2.
A ulteriore chiarimento della fattispecie, in sede di documentazione integrativa, in merito all'effettiva movimentazione della merce, l'Istante precisa che "detta merce non rimane in Italia, il rappresentante emette documento alla S.p.A. dove si evince il trasporto effettuato direttamente nella Repubblica di San Marino. Come precisato per gli acquisti, anche per le cessioni fatte tramite rappresentante fiscale in Italia in Paesi UE, la merce viene trasportato direttamente dalla Repubblica di San Marino al paese di destinazione all'interno della UE".
Le Entrate con la risposta a interpello n 14 dell'11 gennaio 2022 ricordano innanzitutto che la Repubblica di San Marino non fa parte del territorio dell'Unione Europea e pertanto gli acquisti o le vendite di beni effettuati da o verso un soggetto passivo IVA, stabilito in uno Stato UE, da un operatore sanmarinese, costituiscono per quest'ultimo un'importazione o un'esportazione da o verso il territorio comunitario. L'assolvimento dell'IVA avverrà pertanto tramite procedura doganale.
Fanno eccezione gli scambi tra l'Italia e la Repubblica di San Marino perché contraddistinti dalla mancanza di una dogana fisica tra i due Stati
In questo caso l'IVA è assolta secondo le modalità indicate nel decreto 26 giugno 2021, che ha abrogato il decreto 24 dicembre 1993.
In merito alle cessioni di beni effettuate da un operatore sammarinese a favore di altro operatore, stabilito in uno Stato UE, diverso dall'Italia, la risoluzione 6 maggio 2009, n.123/E ha chiarito che possono avvenire per il tramite del rappresentante fiscale in Italia del cedente sammarinese alle specifiche condizioni ivi precisate e delle quali si invita l'Istante a tener conto al fine dell'effettivo coinvolgimento del rappresentante fiscale.
L'agenzia spiega che dai dati dell'interpello è possibile desumere che, tenendo conto della concreta movimentazione/consegna fisica dei beni, l'operazione effettivamente posta in essere è un'importazione di beni in RSM dal territorio comunitario.
Detto trasferimento di merce deve essere sempre accompagnato dal documento di prova T2.
Infatti, come precisato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, interpellata sul punto dalla scrivente, l'articolo 3 della Decisione n. 1/2002 del Comitato di cooperazione tra CE e RSM "prevede l'obbligo della presentazione alle Autorità competenti di San Marino di una prova del fatto che le merci sono in libera pratica all'interno dell'Unione. Tale prova può essere costituita dal Documento di Accompagnamento del Transito (T2 o T2F), dalla prova originale della posizione doganale di merci unionali (T2L o T2LF) o da un documento di effetto equivalente. Al riguardo, appare utile precisare che la suddetta normativa non prevede alcuna deroga alla presentazione della predetta documentazione. Pertanto si ritiene che la qualificazione fiscale della transazione (che nel caso di specie avviene attraverso un rappresentante fiscale stabilito in Italia) sottostante alla spedizione di merci con trasporto diretto da uno Stato membro diverso dall'Italia verso San Marino, non abbia alcuna rilevanza in ordine alla prova che l'operatore deve fornire per attestare che le medesime sono in posizione di libera pratica".
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