Con il Provvedimento n 71522 del 27 febbraio le Entrate approvano il modello di dichiarazione “Redditi SC 2026”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2026 ai fini delle imposte sui redditi.
Tra le novità quest'anno vi sono quelle per l'ires premiale.
L’art. 1, commi 436-444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025) introduce un’agevolazione a favore dei soggetti IRES consistente, per il solo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, nella riduzione dell’aliquota dell’imposta sui redditi dal 24 al 20 per cento, al ricorrere di determinate condizioni riguardanti:
- la patrimonializzazione delle società,
- il realizzo di investimenti “rilevanti”,
- la presenza di un incremento occupazionale,
- nonche´ la mancata fruizione di alcuni ammortizzatori sociali, fatte salve le cause di decadenza ivi previste nota come “IRES premiale”
Con il decreto ministeriale 8 agosto 2025 sono state adottate le disposizioni attuative della disciplina agevolativa.
Nei casi di decadenza dall’agevolazione, il contribuente è tenuto a versare la differenza dell’imposta dovuta a seguito della rideterminazione della stessa con applicazione dell’aliquota di cui all’art. 77 del TUIR, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le cause di decadenza.
Il versamento dell’IRES premiale va effettuato utilizzando i codici tributo 2048 (secondo acconto o acconto in unica soluzione) e 2049 (saldo).
Modello Redditi SC 2026: istruzioni per l’ires premiale
Come evidenziato dalle Istruzioni al modello Redditi SC 2026 l'agevoalzione IRES premiale comporta la compilazione della apposita casella nel frontespizio e la relativa compilazione dei vari quadri in cui entra in gioco.
In particoalre, nel frontespizio e nei quadri RF, RN, GN, GC, PN, RH, RL, RS, CP e RX è stata gestita l’agevolazione c.d. “IRES premiale”, la quale prevede, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, la riduzione dell’aliquota IRES dal 24 al 20 per cento, per i soggetti e alle condizioni indicate nella norma (art.1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
Nella casella del frontespizio va indicato:
- il codice 1, nel caso in cui l’aliquota agevolata si applica sull’intero reddito d’impresa prodotto dal soggetto dichiarante;
- il codice 2, nel caso in cui l’aliquota agevolata si applica su una quota del reddito d’impresa prodotto dal soggetto dichiarante (ad esempio, nei casi previsti dall’art. 11, comma 4, del d.m. 8 agosto 2025). Il codice 2 va utilizzato anche nel caso in cui la durata dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 è superiore a dodici mesi; in tal caso, l'importo su cui spetta la riduzione dell'aliquota IRES è ragguagliato ad anno.
Attenzione al fatto che la presente casella non va, invece, compilata qualora il soggetto dichiarante applichi l’agevolazione solo sul
reddito ricevuto per trasparenza da società partecipate ex art. 115 del TUIR e/o da Trust in regime di IRES premiale di cui il dichiarante è socio/beneficiario.
Redditi SC 2026: ires premiale, come indicarla nel Quadro RN
Ai fini dell’Ires premiale, nel calcolo dell’imposta ridotta al 20% va dedicata attenzione al limite dato dal costo degli investimenti rilevanti.
Il modello Redditi 2026 recepisce, nel quadro RN, il tetto all’agevolazione introdotto dal decreto di attuazione, ma resta ancora da chiarire un aspetto.
In particolare, bisognerebbe chiarire se l’importo da considerare è il minimo che costituisce condizione di accesso oppure quello effettivamente realizzato
Nel calcolo dell’Ires del 2025, le società devono verificare la possibilità di applicare lo sconto di quattro punti percentuali previsto dai commi 436 e seguenti della legge 207/2024.
Il DM 8 agosto 2025 ha chiarito diversi aspetti, leggi anche IRES premiale: regole, condizioni e cause di decadenza.
Nel rigo RN8A va indicata appunto l'ires premiale e le istruzioni evidenziano quanto segue.

Nel rigo RN8, colonna 1, va indicato il reddito soggetto ad aliquota ordinaria del 24 per cento e, colonna 2, la relativa imposta.
Nel rigo RN8A, va indicato, in colonna 1, il reddito soggetto ad IRES premiale con aliquota agevolata del 20 per cento, in colonna 2, il reddito soggetto ad aliquota agevolata di colonna 3 (per i soggetti che oltre all’IRES premiale usufruiscono dell’agevolazione di cui all’art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973), in colonna 4, l’agevolazione IRES premiale non spettante in quanto eccedente i limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell’impresa per gli investimenti rilevanti, ai sensi dell’art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 2025, e in colonna 5, l’imposta relativa all’imponibile di cui alle colonne 1 e 2, maggiorato dell’importo di colonna 4.
