Con Risposta a interpello n 462 del 12 ottobre 2020 l’agenzia delle entrate risponde ad un quesito in merito all’acquisto di seconda casa di un residente estero e sul'imposta sostitutiva pagata dallo stesso.
Secondo l'Agenzia l’emigrato estero che acquista un appartamento in Italia, il primo e unico, chiedendo un mutuo bancario e ha erroneamente versato sul finanziamento l’imposta sostitutiva del 2%, applicabile in questo caso per l’acquisto di una seconda casa, non può chiedere il rimborso di quanto pagato in più. L’unica possibilità per recupero è ritoccare il mutuo originario.
L’istante è cittadino italiano residente all’estero e correttamente iscritto all’AIRE Anagrafe Italiani residenti all’estero.
È residente fiscale in Olanda e non è proprietario di alcun immobile in Italia.
Nel 2020 ha acquistato un appartamento a scopo investimento dove NON sposterà la residenza, chiedendo un mutuo ipotecario alla banca.
La banca ha trattato la richiesta di mutuo come acquisto seconda casa mentre secondo il Notaio poteva essere considerata prima casa.
Solo al rogito ci si è resi conto dell'"errore" e il contribuente ha dovuto pagare l'imposta sostitutiva.
L’istante domanda con interpello:
- se ha diritto a recuperare l’imposta non dovuta
- come recuperare la maggiore imposta nella eventualità che non sia dovuta
- cosa scrivere nella dichiarazione dei redditi per evidenziare questa situazione
Egli prospetta di poter effettuare il recupero con un credito di imposta
L’agenzia risponde che legittimata a chiedere il rimborso è la banca erogatrice del mutuo che ai sensi dell’art 17 del DPR 601/73 applica l’imposta sostitutiva al posto dell’imposta di registro, bollo, ipotecaria e catastale e della tassa di concessione governativa per certe operazioni di finanziamento (ex art 15 e seguenti del DPR 601/73)
Inoltre evidenza che dal contratto di mutuo prodotto in sede di interpello si evince che il mutuatario ha dichiarato di aver chiesto il finanziamento per acquisto di immobile ad uso abitativo e pertinenze da adibire a seconda casa per cui non ricorrrono le condizioni di cui alla nota II-bis art 1 della tariffa annessa al DPR 131/86.
Perciò ha pagato correttamente una imposta sostitutiva con aliquota del 2%
In base alle dichiarazioni rese dal contribuente non sussistono i presupposti per ottenere il rimborso.
Tuttavia, qualora il contribuente ritenga di essere nella condizione di poter fruire dell'applicazione dell'aliquota dello 0,25 per cento, in quanto il mutuo è finalizzato all'acquisto di un'abitazione c.d. 'prima casa', può rendere le relative dichiarazioni (previste dalla citata nota II-bis) con un atto di mutuo sostitutivo e modificativo di quello già presentato, secondo le medesime formalità giuridiche dell'atto originario.
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