Il Decreto Milleproroghe Dl n 202/2024 è stato approvato dal Camere e Senato ed è atteso in Gazzetta Ufficiale.
Tra le novità, vi è la proroga dei termini di pubblicazione relativi alle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti IMU per l’anno 2024, in deroga ai termini ordinari di cui all’art. 1 commi 762 e 767 della L. 160/2019.
Questo comporta che potranno essere dovuti, per i contribuenti dei Comuni ritardatari, il pagamento di un conguaglio per l'IMU 2024 da corrispondere entro il 28 febbraio.
Chi avesse pagato in più potrà ovviamente richiedere un rimborso.
Saldo IMU 2024: conguaglio per delibere tardive entro il 28 febbraio
Si evidenzia fin da subito che la norma contenuta nel Milleproroghe è una riproposizione di quanto previsto l'anno scorso a seguito della sanatoria per le delibere comunali tardive introdotta in un comma delle Legge di Bilancio 2024.
In proposito leggi: Conguaglio IMU 2024: in cassa entro il 29.02, chi lo paga?
Tale disposizione, privista dai commi 72 e 73 dell'art 1 della Legge n 213/2023 o Legge di bilancio 2024, sanava la posizione dei Comuni ritardatari, rispetto all'approvazione delle delibere per l'imposta municipare propria.
Ora con il comma 2-bis dell’art. 1 del DL 202/2024, sono considerate tempestive, e dunque efficaci per calcolare l’IMU
- dovuta per l’anno 2024, le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote IMU che al contempo risultano:
- inserite nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2024 invece del 14 ottobre,
- pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 7 febbraio 2025 invece del 28 ottobre 2024
I contribuenti possono consultare l'elenco delle delibere dal sito del MEF.
Con questa norma introducenda, si possono verificare come l'anno scorso, due casistiche:
- l’importo versato dai contribuenti entro il 16 dicembre 2024, data di scadenza del saldo IMU, risulti maggiore o minore rispetto al tributo locale dovuto applicando i regolamenti e le aliquote recate dalle delibere cosi come riammesse o prorogate.
Qualora per effetto di ciò dovesse risultare una maggiore IMU per il 2024 la differenza andrà corrisposta entro il 28 febbraio 2025, senza sanzioni e interessi, qualora venga saltata tale data, sarà ancora possibile effettuare il pagamento con anche sanzioni e interessi.
Il conguaglio straordinario può essere effettuato, in alternativa, mediante modello F24, bollettino postale o, laddove predisposta, la piattaforma PagoPA.
Se con l’applicazione dei regolamenti e delle aliquote recate dalle delibere prorogate, l’importo dovuto a titolo di IMU 2024 risultasse inferiore a quanto già pagato, il rimborso del tributo locale versato in eccedenza spetta secondo le regole ordinarie e in particolare, ai sensi dell’art. 1 comma 164 della L. 296/2006 “Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione”.