SOGGETTI: Imprese industria e Edilizia
ADEMPIMENTO: Termine per presentare all'INPS le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente con modalità telematiche (v. Art. 15, D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 D.Lgs. 24.09.2016, n. 185).
Ricordiamo che la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per l'industria e l'edilizia integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato. Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante), con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio (articolo 1, comma 1, d.lgs. 148/2015).
MODALITA': Per l'ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale, l'impresa presenta in via telematica, tramite apposita procedura, all'INPS la domanda di concessione nella quale devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Tali informazioni sono inviate dall'INPS alle regioni e province autonome tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini delle attività e degli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1. Le domande per eventi oggettivamente non evitabili possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.
Scadenza del 30 Settembre 2019
AMMORTIZZATORI SOCIALI – Invio domande CIGO – Cassa integrazione eventi oggettivamente non evitabili
30 Settembre 2019 in Scadenze