Con la conversione in legge del DL n. 17/2022, per consentire l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito relative ad alcune agevolazioni fiscali, tra cui quelle edilizie, il nuovo articolo 29-ter consente, per l'anno 2022:
- ai soggetti IRES
- e ai titolari di partita IVA,
che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, di trasmettere all'Agenzia delle Entrate la Comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni, per le spese relative al periodo 2021, anche successivamente al termine del 29 aprile 2022 ma, comunque, entro il 15 ottobre 2022.
In merito ricordiamo che l’articolo 10-quater del decreto-legge Sostegni-ter, (n. 4 del 2022) stabilisce che, per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia par gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici) deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all’Agenzia delle Entrate, entro il 29 aprile 2022.
Con la nuova scadenza prevista per i soggetti IRES e i titolari di partita Iva, questi ultimi potranno trasmetterla entro il 15 ottobre 2022.