La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022, art. 1, commi da 186 a 205), ha riproposto la definizione agevolata delle liti pendenti avente ad oggetto le controversie pendenti al 1° gennaio 2023, in ogni stato e grado del giudizio.
Entro il 30 giugno 2023 (ATTENZIONE: con la conversione in legge del decreto bollette n. 34/2023, il termine è stato prorogato al 30.09.2023), il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio pendente oggetto di definizione o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, ad esempio a titolo di successione universale o particolare, ex articoli 110 e 111 c.p.c., deve:
- presentare all'Agenzia delle Entrate apposita domanda di adesione;
- ed effettuare il pagamento di quanto dovuto in unica soluzione o come prima rata.
Per ciascuna controversia autonoma deve essere presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento.