SOGGETTI OBBLIGATI: Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi per
- collaboratori occasionali con redditi superiori a 5mila euro annui,
- venditori porta a porta ,
- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
- assegnisti e dottorandi di ricerca,
- soci-amministratori di societa per i quali sussiste l'obbligo contributivo .
ADEMPIMENTO: Versamento dei contributi previdenziali sui compensi per i collaboratori corrisposti nel mese precedente. Nelle collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate, il contributo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento compete tuttavia al committente anche per la quota a carico del lavoratore, che viene pertanto trattenuta all'atto della corresponsione del compenso.
MODALITA': il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 telematico.
CAUSALE CONTRIBUTO:
CXX – Contributi dovuti per soggetti non titolari di pensione (diretta o indiretta), e non titolari di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi.
C10 – Contributi dovuti per soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) e/o di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi.