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delle cessioni di beni (Modello INTRA 1-bis) effettuate nei confronti di soggetti UE:
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nel mese precedente (per gli operatori intracomunitari con obbligo mensile.
Sono obbligati alla presentazione mensile quando l'ammontare totale trimestrale delle cessioni intracomunitarie di beni è > 50.000,00 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Permane quindi l'obbligo di presentazione ai fini fiscali, mentre a fini statistici la presentazione è facoltativa se l'ammontare delle cessioni non è > a 100.000,00 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.
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nel mese precedente (per gli operatori intracomunitari con obbligo mensile.
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delle prestazioni di servizi rese (Modello INTRA 1-quater) nei confronti di soggetti UE, effettuate:
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nel mese precedente (per gli operatori intracomunitari con obbligo mensile.
Sono obbligati alla presentazione mensile quando l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi rese è > 50.000,00 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Permane quindi l'obbligo di presentazione sia ai fini fiscali che statistici.
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nel mese precedente (per gli operatori intracomunitari con obbligo mensile.
Elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute (Modello INTRA 2-bis e Modelli INTRA 2-quater)
Dal 1° gennaio 2018, per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi degli acquisti di beni (Modello INTRA 2-bis), questi sono stati aboliti ai fini fiscali, rimane invece obbligatoria la presentazione mensile, ai soli fini statistici, con riferimento a periodi mensili per i soggetti IVA per il quali l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia uguale o superiore a 200.000,00 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.
Sempre dal 1° gennaio 2018 anche per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi relativi a prestazioni di servizi ricevute (Modelli INTRA 2-quater), rimangono obbligatori ai soli fini statistici, con riferimento a periodi mensili per i soggetti IVA per i quali l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia uguale o superiore a 100.000,00 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.
MODALITA': Esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Dogane mediante il Servizio Telematico Doganale E.D.I. (Electronic Data Interchange) oppure all'Agenzia delle Entrate sempre mediante invio telematico.
N.B. La scadenza, originariamente fissata al 25 maggio 2019, slitta al 27 maggio in quanto il 25 cade di sabato.