I Soggetti che hanno corrisposto compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo a "dipendenti delle pubbliche amministrazioni" devono comunicare agli uffici delle Amministrazioni dello Stato che effettuano il conguaglio ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, le somme corrisposte, l'importo dei contributi e delle ritenute effettuate.