Il permesso di soggiorno in Italia per motivi di studio a cittadini extracomunitari è previsto e regolato attualmente dall' art. 39 Decreto Legislativo n° 286/98 e succ. mod. – Testo unico immigrazio – e dagli artt. 44 bis, 45 e 46 DPR 394/99 e succ. mod.)
Si ricorda innanzitutto che il permesso per studio è necessario per i cittadini stranieri non comunitari che hanno fatto ingresso in Italia con un visto per motivi di studio e che devono frequentare corsi di studio o formazione della durata superiore a 3 mesi.
Il permesso di soggiorno per motivi di studio va richiesto alla Questura (in particolare all' Ufficio Immigrazione) entro 8 giorni dall’ingresso sul territorio dello studente, tramite kit postale. Il Permesso di Soggiorno per Motivi di Studio può essere rinnovato, al fine di coprire l’intero corso di studi previsto nel rilascio del visto di ingresso.
Questo permesso consente anche lo svolgimento di una attività lavorativa ma con le limitazioni previste dall’art. 14, comma 4, D.P.R. n. 394/1999, secondo il quale “il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo
- non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane,
- con limite annuale di 1.040 ore”.
L'ispettorato del lavoro ha recentemente risposto in maniera molto restrittiva ad un interpello in cui si chiedeva se sia possibile non rispettare il numero massimo di ore settimanali cumulandole nei mesi estivi, quando i corsi di studio vengono interrotti , fermo restando il limite massimo di 1040 ore di lavoro annuale.
Nella nota N. 1074 del 25 maggio 2022 l'Ispettorato afferma che con il permesso di soggiorno per motivi di studio è possibile soltanto lo svolgimento di un'attività lavorativa part-time con limiti temporali ben definiti che non possono valicare:
- né il limite di 20 ore settimanali
- né limite annuale di 1.040 ore complessive.
Un lavoro estivo con orari settimanali maggiori non è quindi realizzabile.
L'ispettorato spiega che sulla base del parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nello stabilire la facoltà di svolgimento di una attività lavorativa da parte del titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione, si intende consentire allo studente straniero di potersi mantenere agli studi, fermo restando che l'attività didattica/formativa (ragione dell’ingresso e permanenza nel territorio italiano) deve avere comunque l' assoluta prevalenza rispetto a quella lavorativa. Per questo sono stati fissati gli specifici limiti orari.
L'ispettorato ricorda infatti che l’ingresso per motivi di studio non è subordinato alla disponibilità delle quote stabilite con il decdeto flussi ex art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 286/1998), in quanto si tratta di una disciplina specifica e piu favorevole, proprio per le finalità formative, di quella prevista per coloro che intendano fare ingresso in Italia nazionale per finalità lavorative
La nota specifca quindi che se il titolare del permesso per motivi di studio intende lavorare per un numero di ore superiore ai limiti anzidetti, è tenuto a richiedere, prima della sua scadenza, la conversione del permesso in permesso per motivi di lavoro.